[12/06/2006] Elettrosmog

Una nuova stazione di telefonia mobile su un vecchio traliccio non è manutenzione

TORINO. Il Tar Piemonte ha respinto le richieste del comune di Meina, sostenuto dalla Regione Piemonte, sull’autorizzazione data per l’installazione ad un gestore di telefonia diverso, ad installare un’altra stazione su un traliccio esistente già occupato da una stazione radiobase, perché «non può essere ricompresa nel concetto di manutenzione ordinaria come definita dall´art. 3, lett. a) del Dpr 06.06.2001». Inoltre per il Tar «le disposizioni dei regolamenti comunali con le quali sono stabilite le distanze minime delle stazioni radiobase dagli obiettivi sensibili devono dichiararsi illegittime trattandosi di disposizioni che, per quanto inserite in un contesto di disciplina urbanistica, costituiscono esercizio di competenza in materia di tutela della salute, che la legge riserva esclusivamente allo Stato».

Inoltre il Tar, nella stessa sentenza, chiarisce che i comuni possono votare regolamenti in materia di antenne per telefonia mobile di carattere urbanistico ed edilizio ma non «norme regolamentari con valenza radioprotezionistica e cioè di tutela sanitaria».

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