[21/06/2006] Urbanistica

Ci volevano le autorizzazioni paesaggistiche per abbattere gli alberi a Monteverdi

MONTEVERDI MARITTIMO (Pisa). «L’abbattimento di alberi è attività oggettivamente idonea a compromettere i valori paesaggistici in quanto incide in modo apprezzabile sull’assetto del territorio». Lo dice una sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso contro la Corte d’appello di Firenze, proposto dal responsabile del servizio tecnico lavori pubblici del comune di Monteverdi, dove nel 1999 era stata realizzata una strada a Badia di San Pietro senza l’autorizzazione paesaggistica. La Corte ha respinto le tesi del tecnico perché «il costruttore pubblico non è esonerato dal regime dell’autorizzazione derivante dall’edificazione in zona sottoposta a vincolo ambientale».

Poi la Cassazione chiarisce che «nella fattispecie non è configurabile un’attività di manutenzione perché si è proceduto all´abbattimento di numerosi alberi come risulta dalla sentenza impugnata. L’abbattimento di alberi integra l´ipotesi di reato di cui all’articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 posto che tale previsione ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte punibili solo quelle che si prospettano inidonee pur in astratto a compromettere i valori paesaggistici. L’abbattimento di alberi è attività oggettivamente idonea a compromettere i valori ambientali in quanto incide in maniera apprezzabile sull´assetto del territorio». Occorre, pertanto, per chiunque, la necessaria autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo.

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