[28/06/2006] Rifiuti

Caroleo (Sta): «Il codice ambientale esiste, ma non chiamatelo testo unico»

FIRENZE. La bufera politica sulla sospensione dei decreti attuativi del nuovo Codice ambientale piomba sul convegno promosso dall’Anci Toscana, in collaborazione con Quadrifoglio, sulla situazione dei rifiuti in Toscana. La normativa nazionale ha assunto, dunque, una centralità assoluta nel confronto. Ne ha illustrato il profilo e la portata Maria Teresa Caroleo, avvocata, esperta di diritto ambientale della Sta, società che opera nella gestione dei rifiuti in Toscana. All’indomani della decisione del Ministero dell’ambiente di annullare i decreti attuativi della legge 152/2006, Caroleo ha premesso che «la norma comunque esiste, ed è con questa che dobbiamo fare i conti».

La rappresentante della Sta ha chiarito che la legge delega, così com’è, «favorisce interventi di modifica», perché, ha spiegato, «prevede la possibilità del governo di intervenire per aggiustare ciò che fosse ritenuto sbagliato nei due anni successivi all’emanazione». «Uno strumento – ha detto – disponibile e già utilizzabile».

Rispetto al confronto vorticoso sviluppatosi sul codice ambientale («sbagliato definirlo Testo unico – ha puntualizzato Maria Teresa Caroleo – perché aggrega pezzi di sistema ambientale che vivono ciascuno di vita propria»), l’esperta della Sta ha anche riepilogato la vicenda del «non luogo a procedere» decretato dalla Corte costituzionale sulle eccezioni sollevate dalla Regione Emilia Romagna: «La sospensione poteva essere concessa nel caso che fosse stato rilevato il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento della Repubblica, mentre il ricorso dell’Emilia non ha puntato su quest’aspetto entrando molto nel merito del decreto». Prima di entrare nel merito delle modifiche apportate alla normativa sulla gestione dei rifiuti, Maria Teresa Caroleo ha toccato il punto più recente, quello della decisione del ministro Pecoraro Scanio di considerare non validi i decreti attuativi perché non registrati dalla Corte dei conti, ricordando che «alcuni di questi decreti, varati in massa all’inizio di maggio, richiedevano anche intese preventive con le Regioni».

Quanto al merito della legge, i punti di maggiore innovazione, ma anche suscettibili di criticità non indifferenti, secondo la rappresentante della Sta, consistono nel considerare «il recupero di energia sullo stesso piano del recupero di materia e non più subordinato ad esso, concetto nuovo per il nostro paese ma non per la dimensione comunitaria», nel concedere la possibilità di aggiungere alle quantità di raccolte differenziate la frazione umida organica ricavata dai processi di selezione dei rifiuti (da qui l’individuazione di obiettivi di differenziata molto elevati, il 65% al 2012) e nel ricorrere allo smaltimento in discarica solo «una volta verificata l’impossibilità tecnica ed economica del recupero». «Una norma – è la tesi di Maria Teresa Caroleo – di difficile applicazione, che attribuisce responsabilità assai importanti ai gestori». Infine una curiosità che riguarda la classificazione e l’assimilazione dei rifiuti. Per la legge l’assimilazione è consentita, con tutte le verifiche del caso, per i rifiuti prodotti dalle aziende che operano su una superficie inferiore a 150 metri quadrati nei comuni con meno di 10 mila abitanti e inferiore a 250 metri quadrati nei comuni con più di 10 mila abitanti. «La domanda che viene spontanea – ha concluso Caroleo – è da quando tutto ciò sarà operativo».

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