[07/11/2006] Energia

Eolico stop and go!

CAGLIARI. Il Tar di Cagliari ha dato ragione alla regione Sardegna, che si opponeva all´installazione di pale eoliche, per il pesante impatto paesaggistico che la realizzazione l´impianto proposto avrebbe provocato, anche se era stato progettato in un’area attigua ad una installazione già esistente. Per il Tar sardo la tutela ambientale e paesaggistica prevale quindi sull´esigenza energetica e non esiste nessuna norma che attesti il contrario.

Quindi la necessità di incentivare l’energia rinnovabile non giustifica la costruzione di nuovi impianti eolici e secondo il Tar il rilascio delle autorizzazioni «deve soggiacere ad apposite valutazioni della pubblica amministrazione, sia in ordine alla quantità dell´energia da produrre con impianti alternativi (nel caso di specie eolici), sia in ordine alla compatibilita´ ambientale dei singoli interventi».

Una sentenza che contraddice clamorosamente quella del Consiglio di Stato del 28 ottobre 2005 che in sede giurisdizionale ha respinto l’appello del ministero per i beni culturali per l’annullamento dell’ordinanza di un altro Tar, quello dell’Abruzzo, che aveva accolto il ricorso per la realizzazione di un impianto eolico in una zona a vincolo paesaggistico.

Il ministero, come oggi la regione Sardegna, sosteneva che l’impianto non fosse compatibile con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione del territorio collinare e montuoso abruzzese, e riteneva che «non possono essere trascurati dall´amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, le altre forme di tutela territoriale, ugualmente rilevanti in una luce costituzionale, quali la tutela dell´ambiente e la tutela della salute; questi interessi di natura pubblicistica infatti vengono perseguiti certamente anche attraverso la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica».

Per il Consiglio di Stato invece «non può essere affermata una vaga e generica supremazia dell´interesse del paesaggio sacrificando ad esso ogni altro, considerato che la riduzione delle emissioni climalteranti, costituisce un obbligo assunto a livello internazionale dall´Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto» e aveva parlato di «il danno grave ed irreparabile prospettato non solo come danno economico per il ricorrente ma, e questo e ben più rilevante, anche come irreparabile danno alla salute ed all´ambiente» nel caso non si fossero realizzate le pale eoliche.

Una decisione del Consiglio di Stato che confermava altre sentenze di Tar (come in Sicilia) e che considerano come diritto prevalente la salute e alla tutela dell’ambiente (viste qui come riduzione delle emissioni di CO2 e climalteranti) rispetto alla generica tutela paesistica. Una interpretazione rimessa in discussione dal Tar di Cagliari con una sentenza che probabilmente darà altro lavoro al Consiglio di Stato.

Chiediamo ad Edoardo Zanchini, responsabile energia di Legambiente, come sia possibile una simile contraddizione.

«Andrebbe letta integralmente la sentenza del Tar Sardegna e comparata con le altre – risponde Zanchini – Ma bisogna anche pensare che in una regione autonoma come la Sardegna le norme poste a difesa del paesaggio sono probabilmente più forti. Ma la contraddizione è evidente».

Ma non sono state respinte simili opposizioni all’eolico anche in Sicilia, che è una regione autonoma come la Sardegna?
«Si ma bisognerebbe vedere l’aspetto giuridico delle varie sentenze per capire come ha proceduto il Tar della Sardegna pur essendoci già il pronunciamento del Consiglio di Stato su questioni simili se non identiche»

La sentenza può rimettere in discussione la realizzazione di centrali eoliche?
«Non credo. Ad un primo esame si vede che la vicenda fa parte di alcune decisioni prese dalla regione Sardegna per abolire tutta una serie di opere e progetti che erano stati approvati dalla giunta precedente. Si tratta di capire come la sentenza del Tar di Cagliari è in rapporto con questo intricato percorso giuridico e vedere come è in relazione con le altre emesse per le altre regioni che vanno in direzione opposta».

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