[08/11/2006] Rifiuti

Normativa rifiuti e punti di vista

LIVORNO. La notizia è questa: più o meno negli stessi giorni della revisione del dlgs 152/2006 varata dal Consiglio dei ministri a metà ottobre, una sentenza della seconda sezione civile della Cassazione, ha stabilito quella che appare come una vera e propria piccola “rivoluzione” nel settore del trasporto rifiuti. In sostanza in caso di trasporto di rifiuti “con peso da verificare a destino”, nel formulario di identificazione previsto dall’articolo 15 del dlsg 22/1997 è obbligatorio barrare alla partenza la relativa casella e in aggiunta annotare la quantità dei rifiuti trasportati.

Per Maurizio Santoloci, magistrato e membro della commissione per la rielaborazione del testo unico ambientale, si tratta finalmente «dell’epilogo di una tormentata vicenda: l’idea secondo cui l’inciso “peso da verificarsi a destino” autorizzi l’indicazione della quantità di rifiuti alternativamente alla partenza o all’arrivo non poggia su alcun fondamento né letterale né razionale». Nel suo editoriale pubblicato su Dirittoambiente.com Santoloci ripercorre la storia di questa «prassi o interpretazione furba, maliziosa, fraudolenta, sul filo del rasoio delle regole vere, con distorsione cavillosa della legge vigente. E la si applica. E questa applicazione diventa diffusa, tutti si convincono che questa è la regola ufficiale mentre quella vera si estingue per desuetudine e viene progressivamente sostituita dalla norma alternativa del Codice “Così fan tutti”».

Ma ogni punto di vista è......una vista da un punto, e così la stessa sentenza viene criticata da un altro sito internet, Reteambiente.it che negli stessi giorni commentava la revisione del dlgs 152 che tocca lo stesso punto in questi termini: «un incubo amministrativo prima e giudiziario poi» per tutte le imprese «che raccolgono e trasportano i rifiuti pericolosi e non pericolosi da loro stessi prodotti come attività ordinaria e regolare per non oltre 30 chili o 30 litri al giorno». «Costoro infatti – continua Reteambiente.it – laddove l’ancora lungo iter del provvedimento non ponga rimedio, si troveranno costretti all’iscrizione ordinaria all’albo gestori ambientali al pari delle grandi imprese di trasporto rifiuti in conto terzi».

Paola Ficco, esperta di diritto ambientale, giornalista di Reteambiente.it e del Sole 24 ore ci spiega che a parere suo «la sentenza dell’11 ottobre non fa altro che ribadire un assunto totalmente lineare già presente nel nostro ordinamento dal dm 145, il decreto del formulario, ricodificato poi nel 1998. All’epoca tra l’altro io ero uno degli estensori della circolare del 1998, dove decidemmo di ribadire l’assunto proprio per ovviare al problema che il peso potesse avere variazioni durante il viaggio: immaginiamo per esempio i fanghi impregnati di acqua che si essiccano durante il viaggio e il cui peso inevitabilmente cambia. Nella sentenza quindi non ci vedo nulla di sconvolgente, né di ridondante».

«Stando alla mia esperienza personale – conclude Paola Ficco - certamente alcuni hanno avuto problemi nell’applicazione della disciplina sul formulario, ma quasi tutto dopo la circolare del 98 è filato liscio perché nessuno si è esposto al rischio delle penali senza barrare caselle. In otto anni abbiamo avuto un caso su milioni di trasporti, quindi proprio non vedo l’esistenza di questo fantomatico Codice “Così fan tutti”»

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