[05/12/2006] Urbanistica

Abusivismo ad Orbetello, il Consiglio di Stato respinge ricorso

ORBETELLO (Grosseto). Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro il comune di Orbetello e la precedente sentenza del Tar della Toscana che aveva ugualmente respinto i ricorsi proposti contro una richiesta di sanatoria, con il conseguente ordine di demolizione di opere edilizie costruite abusivamente in zona vincolata.

Chi aveva costruito abusivamente diceva di averlo fatto «prima dell’entrata in vigore della L. n. 431/85, che ha esteso alla zona il vincolo ambientale, e pertanto, la domanda non avrebbe dovuto essere sottoposta al parere della C.B.A.» ed accusava il Comune e la C.B.A. di violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; difetto di motivazione, disparità di trattamento e sproporzione tra il fatto e la sanzione; violazione di legge ed eccesso di potere per ingiusto procedimento; illegittimità dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Ma il Consiglio ha ritenuto l’appello infondato perché troppo generico e perché «infondato nel merito, dato che, per costante giurisprudenza, in sede di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L. n. 47/85, si deve tener conto del vincolo esistente al momento in cui viene esaminata la domanda di condono, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo stesso, e quindi, della sua vigenza al momento della commissione dell’abuso». E questo anche se il ricorrente affermava che l’opera abusiva non danneggiava l’ambiente perché era già abbondantemente antropizzato e quindi il comune avrebbe dovuto comminare una sanzione pecuniaria e chiedere che l’abuso fosse reso esteticamente compatibile con la zona invece dell’ordinanza di demolizione.

Tutte motivazioni che il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate: «Al riguardo – si legge nella sentenza - va rilevato che la demolizione di un’opera abusiva in zona di rispetto ambientale, costituisce atto vincolato dell’Amministrazione nel caso in cui, come quello in esame, sia stata accertata la sua non compatibilità con il vincolo esistente. Soltanto nell’ipotesi in cui si ritenga che l’opera possa armonizzarsi con il contesto ambientale, e quindi, sia stata preventivamente accertata l’esclusione di un “vulnus” sostanziale al vincolo, dovrà erogarsi la sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 della L. n. 1437/39, che ha finalità e presupposti diversi. Nessuna facoltà di scelta, quindi, può riconoscersi all’Amministrazione in presenza di incompatibilità dell’opera abusiva con il vincolo ambientale».

Torna all'archivio