[14/12/2006] Elettrosmog

Antenna per la telefonia mobile, il Tar dà torto al comune di Coreglia

COREGLIA ALTELMINELLI (Lucca). Una sentenza del Tar della Toscana ha dato ragione a Vodafone-Omnitel e torto al comune di Coreglia Antelminelli (Lu) che aveva diffidato la società telefonica dall’iniziare i lavori per la realizzazione stazione radio base per telefonia cellulare in località Volta della Luna Calavorno, mentre per Omnitel sarebbe scattato nel frattempo il del silenzio-assenso con relativo conseguimento automatico dell’autorizzazione. Una polemica che si trascina dal 2004, quando il comune rinviava la determinazione sulla domanda per realizzare l’antenna richiedendo «integrazioni documentali ed in attesa del parere da parte dell’Arpat di Lucca» l’agenzia che poi riteneva «accettabili le caratteristiche del sito indicate nel progetto esaminato».

Il 6 agosto 2006 Vodafone Omnitel, in base allo scadere del silenzio-assenso sulla sua istanza, comunicava all’amministrazione comunale che avrebbe iniziato i lavori, ottenendo subito una diffida e poi un diniego di autorizzazione per «mancato rispetto della distanza dal confine di proprietà, art.873 del codice civile. L’intervento crea impatto ambientale in considerazione della consistenza dell’opera e la notevole vicinanza del centro abitato con costruzioni largamente inferiori a quelle di progetto».
Vodafone Omnitel ricorreva quindi al Tar per violazione e falsa applicazione delle leggi in materia di telefonia mobile e per eccesso di potere da parte del comune.

Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato sia per le motivazioni relative al silenzio-assenso che per vizi di legittimità delle procedure avviate dal comune. Inoltre per il Tar «il progettato impianto non comporta il mancato rispetto della distanza dal confine di proprietà, come ritenuto dal comune, atteso che la stazione radio base per le sue caratteristiche strutturali non pare possa equipararsi ad una costruzione ex art.873 del codice civile» e anche le ragioni di tutela ambientale del sito non sono state ritenute valide perché troppo generico sarebbe il riferimento nel parere del comune al fatto che «l’intervento crea impatto ambientale in considerazione della consistenza dell’opera e la notevole vicinanza del centro».

Motivazioni «del tutto apodittiche e generiche, non supportate dal riferimento a precisi, preventivi accertamenti né a dati di valutazione di tipo tecnico e/o empirico di consistenza tale da consigliare se non imporre il diniego in parola e non v’è dubbio che trattandosi di una determinazione che va negativamente ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dell’istante, la decisione in questione abbisognava di una adeguata, circostanziata motivazione, nella specie, del tutto insussistente».
Per questo il Tar Toscana ha ritenuto il provvedimento di diniego del comune è illegittimo «oltrechè essere stato comunque tardivamente adottato».

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