[21/03/2007] Parchi

Rivoluzione nella pesca: la Corte Costituzionale dà ragione alla Toscana

FIRENZE. La Corte Costituzionale, con la sentenza 81/2007, rivoluziona le competenze sulla pesca e l´acquacoltura: a decidere su questi temi, finora di competenza statale e dell’Ue, saranno le regioni, con l’unico vincolo della tutela ambientale che rimane di competenza del governo. Naturalmente le regioni dovranno dotarsi di leggi che diano garanzie di rispetto delle direttive europee e del quadro nazionale ed internazionale di riferimento.

A sollevare la questione dell’attribuzione delle regole per l’attività di pesca è stata la regione Toscana, che si era già avviata su questa strada con la legge regionale n. 66 del 2005. Infatti, la Corte costituzionale ha respinto il ricorso che il governo Berlusconi aveva presentato l´anno scorso contro la legge toscana e dato ragione al presidente Martini che invocava una diversa lettura del titolo V della Costituzione. Il governo riteneva che il legame tra gestione delle risorse ittiche e tutela dell´ambiente fosse troppo stretto e che quindi la pesca dovesse rimane di competenza statale.

«La Corte – spiega soddisfatto il presidente della Toscana, Claudio Martini – ha però ritenuto sufficienti le garanzie che al riguardo la nostra norma aveva previsto, rispettando le competenze dello Stato sulla tutela dell´ambiente. Si tratta di un precedente importante: un altro passo in avanti verso la piena applicazione del titolo V della Costituzione e delle nuove competenze delle Regioni».

D’ora in poi saranno le regioni, e non più il ministero delle politiche agricole, a determinare le dimensioni delle maglie delle reti, l´uso e la tempistica di tecniche ed attrezzi. Potranno indicare dove si potrà pescare e dove non lo si potrà fare: potranno anche rilasciare i permessi.

Con questa sentenza la Consulta rivoluziona la normativa in materia di pesca che, accogliendo le tesi della Toscana, non è più di esclusiva potestà statale né tra quelle concorrenti, ma viene considerata materia regionale in via residuale.
«La Consulta ha riconosciuto la piena potestà regionale anche nel rilascio delle licenze di pesca, che era una novità assoluta della nostra legge – dice l´assessore regionale all´agricoltura, Susanna Cenni – Naturalmente per tutelare l´ecosistema ciò avverrà nei limiti stabiliti dallo Stato in attuazione delle indicazioni della Commissione europea».

Chiediamo a Sebastiano Venneri, responsabile mare di Legambiente, cosa ne pensa di questa rivoluzione regionalista sulla pesca.
«Non è che il governo centrale prima sulla pesca abbia fatto grandi cose – dice Venneri – speriamo che le regioni riescano a far meglio».

Ma non è che così si spezzettano le competenze in 20?
«La cosa inquietante e il rischio è proprio questo. Si potrebbero creare situazioni differenziate regione per regione. Stiamo parlando di una risorsa condivisa, i pesci si spostano, non tengono certo conto dei confini regionali, potrebbe essere molto difficile governare le risorse ittiche in un panorama così spezzettato. E, tra l’altro, dopo questa sentenza, lo stesso problema di richiesta di regionalizzazione della pesca si potrebbe avere anche negli altri Paesi, almeno in quelli dell’Unione Europea».

Quindi il rischio è che, mentre gli organismi internazionali chiedono un governo globale degli stock ittici, l’Italia vada in tutt’altra direzione?
«Già il mare richiede politiche concertative di grandissimo respiro, figuriamoci il prelievo ittico che comporta interessi colossali e un uso sempre più sostenibile delle risorse».

Quindi non vi fidate molto?
«Al contrario, grande fiducia nelle regioni, speriamo che sappiano trovare misure concertate e rispettose dell’ambiente. La stessa assessore Cenni richiama proprio questi temi. Certo occorrerà massima attenzione rispetto alle politiche della pesca che le regioni metteranno in piedi, soprattutto per alcune regioni…»

E la sentenza come incide sull’istituzione delle Aree marine protette?
«Non riguarda le Amp, anzi la sentenza esalta il loro ruolo perché la pesca rimane in capo all’ente gestore che determina i modi di svolgimento».

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