[07/05/2007] Urbanistica

Cave di Campiglia, a Bruxelles l´esposto di Legambiente

PIOMBINO (Livorno). In riferimento alla nota pubblicata sulla stampa dal Comune di Campiglia e rivolta a Legambiente riguardo l’esposto dell’associazione sulla vicenda Cave di Campiglia, si precisa al sindaco di Campiglia Silvia velo e a quello di San Vincenzo Marco Biagi, che la direttiva 92/43/CEE denominata “Habitat” è stata recepita dallo Stato italiano con il DPR n. 357 del 1997 e successive modifiche, ed è legge dello Stato. Questo obbliga il nostro paese, in quanto membro dell’Unione europea, a rispettare il diritto comunitario pena sanzioni pecuniarie.

Il DPR n.120/2003 citato dal Comune è stato utile per mettere a punto alcune indicazioni di una normativa che però già da se stabilisce degli obblighi ben precisi, ovvero di tutelare habitat e specie di importanza comunitaria. Una volta individuato il sito “Monte Calvi di Campiglia” come di importanza comunitaria c’era l’obbligo di valutare ogni possibile evento potesse avere delle ripercussioni sulla conservazione del sito. Ora, l’attività di una cava non può essere considerata un’attività di basso impatto sull’ambiente e sulle specie, era quindi auspicabile e necessaria un’apposita valutazione degli impatti diretti sul sito. Come si può pensare da un lato di individuare un’area come pregiata da un punto di vista naturalistico ed allo stesso tempo non considerare le ricadute che un’attività di questo tipo può avere sul sito stesso?

Anche per quanto riguarda la valutazione d’impatto ambientale, non è assolutamente vero che una volta effettuata assorbe automaticamente gli obblighi della valutazione d’incidenza del SIC, perchè come riporta l’articolo 4 del DPR n.120/2003:

“Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell´articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e´ ricompresa nell´ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all´allegato G”.

Quindi la valutazione d’impatto ambientale è valida ai fini della valutazione d’incidenza, solo se prende chiaramente in considerazione le ripercussioni che le attività o i progetti possono avere sugli habitat e le specie per le quali il sito è stato individuato. Questo non ci risulta essere stato mai fatto nel caso delle Cave di Campiglia.

Infine, se la segnalazione di Legambiente fosse infondata, come denuncia il Comune di Campiglia, sarebbero infondate anche tutte le procedure d’infrazione in corso per inadempienze del nostro Stato. Ricordiamo al Comune di Campiglia come l’Italia abbia il triste primato in Europa di circa 80 procedure in corso, di cui la maggior parte riguarda proprio situazioni relative a SIC e ZPS nei quali sono stati avviati progetti o attività senza aver effettuato alcuna valutazione d’incidenza. Questa situazione ha delle pesanti ripercussioni costringendo il nostro paese a pagare delle gravose sanzioni pecuniarie.

In ogni caso, la segnalazione ora è sul tavolo di Bruxelles in corso di valutazione, avremo modo di riparlarne nel momento in cui la commissione europea si sarà espressa sulla questione.

*Presidente del circolo di Piombino di Legambiente

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