[08/06/2007] Energia

Riqualificazione energetica e agevolazioni, cosa detrarre

LIVORNO. Terminiamo l’analisi delle opportunità offerte per conseguire le agevolazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Se nei giorni precedenti abbiamo individuato le tipologie degli interventi e gli adempimenti da rispettare, adesso parleremo delle spese che danno diritto alla detrazione, delle caratteristiche della detrazione, della sua cumulabilità con altre agevolazioni e dell’aliquota Iva applicabile.
Le spese che danno diritto all’agevolazione sono elencate nell’art. 3 del decreto ministeriale. Tale elenco è da considerarsi non esaustivo bensì finalizzato a chiarire quali costi relativi all’intervento possono rientrare nel calcolo della detrazione. In particolare, sono da considerare spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi e per l’acquisizione delle certificazioni energetiche richieste e quelle sostenute per le opere edili funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico.
Sotto il profilo temporale sono detraibili le spese riferibili al periodo d’imposta 2007. In particolare, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, enti non commerciali, esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007; mentre per i soggetti titolari di reddito d’impresa sono detraibili le spese relative ai lavori inerenti all’esercizio dell’attività commerciale imputabili al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

L’agevolazione prevista dalla legge finanziaria consiste in una detrazione dell’imposta lorda che può essere fatta valere sull’Irpef o sull’Ires in misura pari al 55% delle spese sostenute nel 2007 o nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare). La detrazione deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e nei due periodo d’imposta successivi.
La legge finanziaria stabilisce l’importo massimo di detrazione fruibile del beneficio e non il limite di spesa al quale commisurare la detrazione (caratteristica tipica della disciplina ordinaria per la detrazione d’imposta). Il limite massimo del risparmio d’imposta ottenibile mediante la detrazione è stabilita in relazione ai singoli interventi agevolati e corrisponde alla quota di 100.000 €, 60.000 € e 30.000 €.
Nel caso in cui siano stati attuati più interventi cumulabili fra loro il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Per esempio, se sono stati istallati pannelli solari per i quali è previsto un limite di detrazione pari a 60.000 € e se, allo stesso tempo è stato sostituito l’impianto di climatizzazione invernale per il quale la detrazione massima è di 30.000 €, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 €.
Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento anche per gli interventi condominiali.
Pertanto il limite andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in base all’onere da ciascuno sostenuto e fra i possessori di ciascuna unità immobiliare che contiene l’edificio tranne nell’ipotesi di cui al comma 344 della legge finanziaria. In questo caso, visto che l’intervento di riqualificazione finanziaria si riferisce all’intero edificio e non ad una parte di esso, l’ammontare di 100.000 € deve ritenersi il limite complessivo della detrazione da ripartire fra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Per quanto riguarda la cumulabilità con altre agevolazioni il decreto dispone che la detrazione del 55% non è compatibile con le agevolazioni concesse per i medesimi interventi, mentre lo è per gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.
L’agevolazione in esame per i contenuti degli interventi considerati si sovrappone a quelle previste per le ristrutturazioni edilizie rappresentandone una specificazione. Infatti la detrazione del 55% è concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la muratura dell’edificio, gli impianti di riscaldamento e la produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell’immobile. Di conseguenza ci si potrà avvalere, per le medesime spese, in alternativa dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti previsti per ciascuna di esse.

Con riguardo all’aliquota Iva, per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito. Si applica quindi l’Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, tenendo conto di come l’intervento sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc). In particolare, anche per il 2007, le prestazioni di servizi connesse agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota Iva del 10% così come disposto dal legge finanziaria 2007.

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