[20/06/2007] Rumore

Inquinamento acustico, il lavoro rumoroso può essere punito con sanzione penale?

LIVORNO. Il lavoro molto rumoroso può essere punito con sanzione penale. Lo dice la Corte di Cassazione con sentenza del maggio 2007 secondo la quale l’esercizio di un mestiere rumoroso “contra legge” potrebbe rientrare nella categoria di reato prevista dall’art. 659 Cp, comma 2.

Nonostante esista una legge che regola direttamente l’inquinamento da rumore (L. 447/1995) – e una relativa sanzione amministrativa - è possibile che chi lavora dopo le 23 facendo un rumore talmente forte da disturbare il sonno dell’inquilino del piano di sopra, possa essere costretto a pagare una somma di denaro perché ha commesso un reato.

La disposizione della legge sull’inquinamento acustico prevede una situazione generale che non menziona attività lavorative o specifiche azioni ma solo un’astratta violazione dei limiti di tollerabilità del rumore e di regolamenti comunali. Per la sua non specificità si applica la fattispecie prevista nel codice penale.

La sentenza della Corte ci ricorda della mancanza nel codice penale dei reati ambientali. Cioè di quei comportamenti lesivi dell’ambiente in quanto tali che producono come conseguenza danni alla salute umana o all’ordine pubblico. Quando si tratta di questioni che riguardano direttamente la tutela di un singolo diritto dell’uomo o della comunità non è assolutamente difficile rintracciare nella normativa la sanzione più adatta. Al contrario quando si tratta di tutelare l’ambiente, l’ecosistema e la natura dalle insidie dell’uomo il codice penale tace.

Ancora oggi manca un’apposita sezione riservata ai reati ambientali che permetta di punire non solo con multe, ma anche con arresto i danni provocati all’ambiente. Tale assenza denota la mancanza di una tutela dell’ambiente come bene di rilevanza costituzionale, avente un valore di per sé a prescindere dall’uomo e dai suoi diritti di proprietà.

Torna all'archivio