[09/07/2007] Rifiuti

Sentenza della cassazione ridefinisce quando la sansa è rifiuto

LIVORNO. La sansa che necessita di trasformazione per essere utilizzata come combustibile è un rifiuto. Lo afferma la Corte di cassazione con sentenza 13754 del 2007 che esclude l’olio di sansa dalla nozione di sottoprodotto contenuta dal testo unico ambientale.

La suprema corte stabilisce espressamente che la sansa di oliva disoleata deve avere, tra le condizioni per il riutilizzo delle biomasse combustibili, determinate caratteristiche tecniche ottenibili tramite apposito e peculiare trattamento preliminare. La sentenza ha ribadito le condizioni che rendono possibile l’esclusione dei residui di lavorazione dall’applicazione della normativa sui rifiuti sottolineando la necessità dell’assenza di trasformazione preliminare e dell’utilizzo certo.

Ai sensi delle disposizioni sui rifiuti, il sottoprodotto è quello proveniente dall’attività dell’impresa che pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturisce in via continua dal processo industriale. E’ destinato, tale e quale, ad un ulteriore impiego o al consumo nella stessa impresa che lo ha prodotto o in altre. Per essere tale, il sottoprodotto non solo non deve essere modificato nella sua identità, nelle sue caratteristiche merceologiche di qualità, nelle sue proprietà attraverso operazioni preliminari, ma deve essere anche utilizzato in maniera certa e non eventuale. Il che significa che al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto deve essere verificata la corrispondenza agli standard merceologici alle norme tecniche di sicurezza e di settore.

Quindi, a parte le condizioni tecniche di utilizzo fornite dalla normativa di riferimento e la riproduzione del testo unico nella parte dell’aria della distinzione fra biomasse/combustibile – biomasse/rifiuto, resta il problema della definizione certa di rifiuto.

E nel frattempo in parlamento la revisione sul dlgs 152/06 continua. E’ stata presentata la proposta di allargare la nozione di “rifiuto” e di eliminare la definizione di sottoprodotto.
In assenza di una nozione certa e non equivoca di rifiuto non resta altro, quindi, che rifarsi ed affidarsi alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza con riferimento a singoli casi concreti.

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