[18/07/2007] Elettrosmog

Le antenne radio e per la telefonia devono essere autorizzate dal Comune

LIVORNO. Il Consiglio di Stato con sentenza 3792/2007 individua nell’ente comunale l’autorità abilitata al rilascio dei titoli autorizzativi necessari.
Il Consiglio si pronuncia a seguito di ricorso del Comune di Nola sull’annullamento della delibera della Giunta Regionale della Campania. Tale provvedimento individuava il Comune quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione relativa all’istallazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e alla modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi. Il giudice di primo grado, invece annullava il provvedimento perché in contrasto con la legge regionale e con la normativa nazionale sulle comunicazione elettroniche (Dlgs 259/2003).

Il codice delle comunicazioni non indica con precisione quale ente debba avere tali competenze. Ma secondo il Consiglio di Stato l’interpretazione corretta di “ente pubblico” – locuzione usata dalla norma sulle telecomunicazioni - è quella che individua il comune come l’autorità preposta al rilascio.

Del resto la costituzione all’art. 118 dichiara una preferenza per il livello comunale nella gestione delle funzioni amministrative riguardanti lo stesso territorio. E’ infatti il comune l’ente che più degli altri favorisce la massima vicinanza tra i cittadini, destinatari delle funzioni pubbliche e l’istituzione. Dunque l’attribuzione della funzione al comune è la regola e non l’eccezione.

E una ulteriore conferma viene fornita dallo stesso codice sulle telecomunicazioni che equipara a tutti gli effetti gli impianti alle opere di urbanizzazione primaria. Allora se le opere di edilizia devono essere sempre autorizzate dal comune anche gli impianti di telecomunicazione dovranno ricevere lo stesso trattamento.
E non solo perché a seguito di futura modifica del Testo unico ambientale le opere di telefonia mobile rischiano di essere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (Via).

E visto che essa mira a prevedere gli effetti diretti ed indiretti sull’ambiente dei progetti pubblici e privati in modo da prevenire, evitare o ridurre quelli dannosi, il rilascio dell’autorizzazione sarà condizionato dall’esito più o meno positivo della valutazione.
Lo schema di decreto riformula la parte II del Dlgs 152/06 dedicata anche alla Via e punta ad accogliere parte delle censure avanzate dall’Unione europea. Censure in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie e nello specifico al mancato recepimento di alcune categorie di opere - previste nella disciplina comunitaria, ma non in quella statale del 2006 - da sottoporre a Via.

A seguito della revisione non solo si ammette il possibile impatto sull’ambiente dell’opera, ma si ammette che l’impatto debba essere valutato nella sua globalità La Via ha la funzione di valutare gli effetti che il progetto produce su una serie di fattori fra cui la salute dell’uomo, ma anche su fattori diversi come acqua, suolo, aria, paesaggio, beni materiali e culturali. In astratto si potrebbe quindi verificare che la costruzione non venga autorizzata sia perché nociva per la salute umana sia perché non in sintonia con il paesaggio circostante (cosa che avviene ed è avvenuto anche per le centrali eoliche).

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