[01/08/2007] Rifiuti

Rifiuti, trasporto ´in semplificata´ in impianti ´semplificati´

LIVORNO. Il raccoglitore ed il trasportatore di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettivamente recuperabili, iscritto all’Albo dei rifiuti con procedura semplificata, non può trasportare i rifiuti ad impianti autorizzati alla gestione in via ordinaria. L’iscrizione in forma semplificata vincola la destinazione del rifiuto ad impianti che effettuano operazioni di recupero: lo precisa il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con circolare 1555 del 2007.

L’iscrizione all’albo è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti e può essere rilasciato tramite due tipi di procedure: semplificata ed ordinaria. La prima riguarda le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati dalla normativa come recuperabili ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero e la seconda riguarda le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi, di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi, nonché di gestione di impianti di recupero e smaltimento di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti.

Comunque sia l’iscrizione costituisce titolo per l’esercizio dell’attività di raccolta e di trasporto oltre che per quelle di commercio e di intermediazione, mentre per le atre attività come lo smaltimento o il recupero l’iscrizione abilita alla gestione dell’impianto e si somma necessariamente all’autorizzazione all’esercizio.

Del resto chiunque voglia esercitare operazioni di smaltimento e recupero deve essere preventivamente autorizzato. Ed anche in questo caso così come per l’iscrizione all’Albo, il legislatore italiano prevede due tipi di procedure (ordinaria e semplificata) per il rilascio delle autorizzazioni. La scelta dell’una o dell’altra dipende dall’attività di smaltimento e di recupero che il richiedente intende svolgere e dalla tipologia dalla qualità del rifiuto che tratta, La procedura semplificata è, infatti, consentita solo per le tipologie di rifiuti oggetto di individuazione di due specifici decreti ministeriali (Dm 5 febbraio 1998 e Dm 161/2002).

Per tanto il Comitato ha confermato che un trasporto di rifiuti recuperabili ai sensi dei due decreti ministeriali effettuato da una azienda iscritta all’albo in procedura semplificata possa recapitare solo ed esclusivamente in un impianto operante in base alle procedure semplificate (che di solito recupera il rifiuto). Dunque, si afferma il principio della corrispondenza in base al quale la disciplina dettata per il recupero agevolato debba applicarsi a tutte le fasi della gestione del rifiuto.

E’ sempre bene ricordare che (in teoria e secondo il legislatore) una corretta gestione - intesa come raccolta, trasporto, recupero e smaltimento - passa in primo luogo attraverso una politica di prevenzione della produzione, in secondo luogo attraverso il recupero ed infine attraverso le operazioni di smaltimento che costituiscono la fase residuale della gestione del rifiuto.

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