[20/08/2007] Rifiuti

Gli scarti delle barbabietole non sono rifiuti

LIVORNO. Gli scarti delle barbabietole da zucchero non sono rifiuti perché importanti risorse da non dissipare. Lo stabilisce la sentenza del Tar Emilia Romagna per l’annullamento di un ordinanza del Comune di Colombo.
Il provvedimento comunale intimava all’azienda agricola Arcari Manghi la rimozione da una determinata area, del terriccio residuo di operazioni di pulizia di barbabietole e delle calci di defecazione residuate da tale attività e utilizzate per il ritombamento di una cava dimessa.

L’ordinanza comunale si fondava sul presupposto che i residui costituissero rifiuti, e dunque che se rifiuti, dovessero essere sottoposti alla disciplina specifica di settore.
La normativa infatti vieta e sanziona l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti, prevede il loro trasporto in impianti autorizzati al trattamento e una serie di oneri per la loro gestione.
Indicazioni quindi che considerando come rifiuto i materiali di lavorazione delle barbabietole e delle calci di defecazione, erano state tutte violate dall’azienda agricola, e che invece il Tar ha rimesso nella giusta posizione.

Del resto sull’argomento si era già pronunciata la Regione con una circolare del 1999, in cui aveva decisamente escluso che il terriccio e le calci che residuano al termine di due diverse fasi della lavorazione secondo le normali pratiche agronomiche del suddetto prodotto agricolo, costituissero “rifiuti”.

Anzi, affermava l’importanza di questi materiali come di una vera e propria risorsa: le terre di restituzione infatti rendono il terreno più fertile di quello di provenienza, e quindi non attribuendo valore di rifiuto ai residui manca il presupposto essenziale per l’applicazione della disciplina.

In realtà su questo punto la legislazione italiana è piuttosto “ballerina”. La parte quarta del Dlgs 152/2006 infatti detta le regole sulla corretta gestione dei rifiuti e definisce che cosa è un rifiuto. Ma pur identificando un elenco di materiali che possono essere definiti come tali, prevede una categoria aperta per la quale, in pratica tutto può essere rifiuto. Ecco, dunque che il criterio soggettivo – e in particolare del concetto di “disfarsi” - acquista un valore prevalente al fine della identificazione di rifiuto.

Nel caso emiliano però si è ragionato sulla natura del residuo valutando le sue caratteristiche di non nocività per il suolo, guardando agli scarti delle barbabietole da zucchero come risorse da non dissipare
Ecco quindi che il tribunale ha escluso in modo assoluto che si potesse parlare di rifiuti, escludendo anche la validità dell’ordinanza e annullandola.

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