[23/08/2007] Comunicati

Beni culturali, il diritto di prelazione dell´Ente c´è anche in caso di leasing

LIVORNO. Che lo Stato e gli enti locali avessero il compito di tutelare il patrimonio culturale del Paese era già noto, ma che potessero farlo anche in caso di leasing finanziario forse un po’ meno. Dalla Corte Costituzionale arrivano invece importanti precisazioni per l’esercizio della tutela sui beni ambientali e culturali.
La Corte infatti ha sentenziato che «l’esaurimento del rapporto di leasing non comporta il venir meno della qualità culturale del bene che ne è stato oggetto e dell’interesse pubblico alla sua tutela».
E lo afferma in merito alle disposizioni dettate dalla legge della provincia autonoma di Bolzano che prevede il leasing finanziario sugli immobili di interesse storico artistico.

Il che sta a significare che un singolo cittadino può sì acquisire un immobile suscettibile di valore culturale, storico o ambientale attraverso il leasing - che si caratterizza per la trilateralità del rapporto (venditore – locatario – locatore) e per la pluralità di trasferimenti - ma deve comunque poi fare i conti con le conseguenze che ne derivano: ovvero acquistando la proprietà solo al momento della scadenza del contratto, non può poi rivenderlo a qualsiasi soggetto. Il primo possibile acquirente dovrà essere lo Stato o l’ente locale, perché – come si dice in gergo giuridico – l’organo pubblico ha un diritto di prelazione sui beni di interesse storico culturale o ambientale.
Ecco perché, la Corte censura la prima parte della disposizione della legge della provincia di Bolzano nello schema del leasing finanziario: il leasing limita la prelazione sulla cessione di immobili di interesse storico o artistico al primo trasferimento, non soddisfacendo le esigenze di tutela dei beni culturali cui l’istituto della prelazione è predisposto.
Il che sta a significare che, non solo la società finanziaria che ha acquistato per primo l’immobile debba preferire l’ente pubblico o lo Stato rispetto a un privato in caso di vendita successiva al contratto di leasing, ma dovrà farlo anche il singolo cittadino che acquista alla scadenza del contratto.
Pur essendo beni quantificabili economicamente, e quindi anche commerciabili e scambiabili sul mercato, tuttavia rimangono pur sempre dei beni di interesse pubblico da tutelare. Un tutela che va garantita dall’amministrazione con l’eventuale esercizio della prelazione, anche nel momento conclusivo della vicenda contrattuale.
Nel caso dei beni culturali e ambientali la prelazione storico artistica trova il suo fondamento nell’articolo 9 della Costituzione che si giustifica nella sua specificità in relazione al fine di salvaguardare beni cui sono connessi interessi primari per la vita culturale del paese. O meglio interessi diffusi della collettività.
Del resto l’articolo 9 rappresenta l’aspetto oggettivo della nozione costituzionale di ambiente insieme all’articolo 41 e 42. Il primo dei due stabilisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, mentre il secondo sottolinea che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti.
Quindi, anche i beni storico artistici insieme al paesaggio fanno parte della nozione di ambiente e in quanto tali vanno tutelati, salvaguardati e mantenuti anche attraverso strumenti tipici del diritto.

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