[07/09/2007] Comunicati

Il Testo Unico ci fa perdere anche la Via dell´Europa!

LIVORNO. La Valutazione d’impatto ambientale (Via) - ormai obbligatoria anche per gli impianti di recupero che operano in procedura semplificata dal 18 maggio 2007 ( Dpcm 7 marzo 2007) - ha efficacia retroattiva. Lo stabilisce il Comitato nazionale dell’albo dei gestori ambientali (circolare 1592 del 2007) secondo il quale le Sezioni regionali dell’albo dei gestori dovranno richiedere alle imprese il provvedimento positivo di Via ovvero la verifica di assoggettaibilità a Via (screening) anche nel caso di comunicazione di inizio di attività pervenuta prima del 18 maggio 2007 e per le quali non sia ancora trascorso il previsto termine di 90 giorni per l’avvio delle operazioni di recupero dei rifiuti.

A seguito dell’entrata in vigore del Dpcm 7 marzo 2007 già le Sezioni erano obbligate a richiedere agli impianti di recupero dei rifiuti gestiti in procedura semplificata il provvedimento positivo di Via o di screening, ma con la nuova pronuncia dovranno richiederlo anche a quelle imprese che non hanno iniziato ancora la loro attività, ma che hanno presentato la comunicazione.

Con il Dpcm 7 marzo 2007 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 17 maggio 2007 è stata eliminata dunque l’esclusione dell’applicazione della valutazione d’impatto ambientale per gli impianti di recupero che operano in procedura semplificata. Questo provvedimento si è reso necessario a seguito della sentenza del 23 novembre 2006 con la quale la Corte di Giustizia europea condannava l’Italia per la non corretta applicazione della normativa sulla Via. Il legislatore italiano, infatti, con precedente Dpcm del 1999 aveva escluso dalla Via gli impianti di recupero dei rifiuti ammessi alla procedura semplificata. Per effetto di questo esonero vari impianti hanno potuto ottenere l’autorizzazione pur non rispettando la normativa comunitaria e dunque senza preventiva sottoposizione alla valutazione.

La stessa Commissione, infatti, ha fatto notare come circa 3.000 impianti di recupero nella sola Lombardia si siano sottratti all’obbligo ed esercitassero comunque le loro attività.

I giudici comunitari dunque hanno ritenuto la normativa italiana in contrasto con quella europea sia perché escludeva la Via per quei progetti che normalmente devono essere obbligatoriamente sottoposti a Via (progetti dell’allegato I della Direttiva 85/337) sia perché dispensava dall’obbligo di effettuare un’analisi preliminare per stabilire se determinati progetti, ipoteticamente impattanti, (progetti dell’allegato II della direttiva 85/337) dovessero essere sottoposti alla valutazione.

L’intervento normativo del marzo 2007 va dunque a modificare il Dpcm 3 settembre del 1999 e va a conformarsi con la direttiva europea.

Rimane però in sospeso un ulteriore questione: il testo unico ambientale nella sua parte seconda – in vigore dal primo agosto 2007 - disciplina l’istituto della Via, prevede i progetti sottoposti obbligatoriamente a Via e quelli suscettibili di Via. Ripropone però la stessa esenzione per cui l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia. E’ pur vero che la normativa è in corso di revisione. Il punto dolens è che rimane vigente!

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