[04/10/2007] Urbanistica

L’Ue: sì ai progetti urbanistici che non pregiudicano la conservazione di una Zps o di un Sic

BRUXELLES. La Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso della Commissione Ue contro l’Italia per la modifica di un piano urbanistico del comune di Altamura in Puglia approvato nel dicembre 2000 per una serie di interventi di edilizia industriale nella Zps e Sic Murgia Alta perché non pregiudica significativamente il sito.
Il sito di Murgia Alta (143mila ettari) appartiene alla regione biogeografica mediterranea ed è stato classificato nel 1998 come Zona di protezione speciale (Zps). Ospita numerose specie di uccelli, in particolare la più importante popolazione in Italia della specie Falco naumanni e due habitat prioritari (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo e Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, nonché una pianta prioritaria, la Stipa austroitalica Martinovsky).
Nel 2000 il Comune di Altamura ha approvato accordi di programma per un centinaio di interventi edilizi di tipo industriale, la gran parte dei quali ricadenti all’interno della Zps e del Sic di Murgia Alta. Tali accordi riguardavano 42 opifici, (34 del Consorzio di Sviluppo Murgiano e 11 del Consorzio San Marco) che sono stati approvati dalla Giunta regionale della Puglia.
L’amministrazione regionale ha sottoposto i progetti di competenza del Consorzio di Sviluppo Murgiano alla verifica della necessità della valutazione di impatto ambientale (Via), ma ha ritenuto che ciò non occorresse per altri progetti, come quelli del Consorzio San Marco. E dunque, sulla base degli accordi con la Regione, il Comune di Altamura ha concesso un certo numero di licenze edilizie.
Ma la Commissione ha sostenuto che la procedura di valutazione di incidenza relativamente all’insieme degli interventi previsti negli accordi di programma non è stata effettuata. Dunque chiedeva la condanna dell’Italia per violazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici per l’assenza della previa procedura di valutazione dell’incidenza.

La direttiva sulla conservazione degli habitat mira a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo, istituisce la rete denominata Natura 2000 e prevede l’identificazione delle zone speciali di conservazione da parte degli Stati membri. Questi sono tenuti ad adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat ed è per questo che qualsiasi piano incidente sul sito deve essere sottoposto alla Via.

Ma la Corte di giustizia – in sede di decisione - ha sottolineato che il meccanismo di tutela dell’ambiente è avviato quando esiste una probabilità o il rischio che un piano o un progetto pregiudichi significativamente il sito interessato; una significatività che deve essere messa in relazione con gli obiettivi di conservazione. Ciò significa che quando un tale piano o progetto, pur avendo un’incidenza sul detto sito, non rischia di comprometterne gli obiettivi di conservazione, lo stesso non può essere considerato idoneo a pregiudicare significativamente il sito in questione.

E se comunque la Commissione rimane convinta della violazione, ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato: è tenuta a fornire alla Corte tutti gli elementi necessari alla verifica dell’esistenza dell’inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione.
Ma la Commissione non ha fornito prove certe per consentire alla Corte di dichiarare che fossero in questione misure in grado di pregiudicare significativamente il sito interessato. Né ha fornito precise indicazioni in merito alla collocazione geografica e alla portata degli interventi edilizi, anzi, in udienza, ha ammesso di non disporre di tali informazioni.

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