[09/10/2007] Rifiuti

Aia, alla fine del mese scade il regime transitorio

LIVORNO. Dal 30 ottobre gli impianti esistenti e quelli nuovi saranno sottoposti alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia): i gestori degli impianti ammessi al regime transitorio previsto per legge hanno quindi tempo ancora fino alla fine del mese per adeguarsi.
Il Dlgs 59/2005 ha infatti stabilito un regime transitorio per due categorie di impianti cioè per gli impianti esistenti che al 10 novembre 1999 avevano le autorizzazioni ambientali necessarie, il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, oppure avevano presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie ed entrati in funzione prima del 10 novembre 2000; per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data del 7 maggio 2005.
Per tutti gli altri impianti invece, le prescrizioni scattano e scattavano fin dal momento della loro realizzazione.

Il decreto legislativo del 2005 - che recepisce la direttiva comunitaria 96/61/Ce - ha finalmente posto termine ad una situazione del tutto anomala venutasi a creare nella nostra legislazione a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. Tale ultimo decreto recepiva anch’esso la direttiva, ma si applicava solo agli impianti esistenti: quelli nuovi e le modifiche sostanziali di quelli esistenti restavano soggetti alla normativa autorizzatoria preesistente.

Questa contraddizione è spiegata dalle vicende parlamentari: l’allora maggioranza parlamentare decise di recepire la nuova direttiva Via ( 97/11/Ce) con un disegno di legge ordinario (decreto legislativo 372/1999). Il decreto coordinava la Via e l’Aia per i nuovi impianti così da armonizzare le due procedure e rendere più veloci i tempi di rilascio delle relative autorizzazioni. Contemporaneamente si attribuì la delega al governo per il recepimento della norma comunitaria relativamente ai soli impianti esistenti che avevano già effettuato la Via e quindi non necessitavano di coordinamento delle due procedure.

Comunque sia, l’autorizzazione integrata ambientale non è uno strumento di ideazione nazionale, ma comunitario. La direttiva 96/61/Ce - che concerne la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento - muove dalla premessa che un approccio normativo settoriale e non coordinato ai problemi causati dall’inquinamento rischia di rilevarsi inefficace perché crea il pericolo che le misure di prevenzione e di abbattimento a tutela di un settore ambientale finiscano per trasferire l’inquinamento in un altro settore ambientale anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso. L’Aia dunque, deve essere rilasciata a determinati impianti industriali a conclusione di un unico procedimento all’interno del quale confluiscono i vari procedimenti concernenti i singoli profili di tutela dell’aria, dell’acqua e del suolo.

Il rilascio dell’Aia è fondato sul rispetto da parte degli impianti industriali interessati delle migliori tecniche utilizzabili per mantenere al minimo l’impatto sull’ecosistema.
In Italia le tecniche da utilizzare sono quelle elaborate da una apposita Commissione ministeriale composta da esperti in materia e partecipata anche da rappresentanti del mondo ambientale ed industriale. La Commissione individua le migliori tecniche disponibili mediante linee guida che in realtà attualmente non sono molte, non sono rivolte a tutte le categorie di industrie sottoposte all’Aia e risalgono al 2007 (nonostante che già dal 1999 parte della direttiva comunitaria era recepita). Nello specifico riguardano la materia dell’allevamento, macelli e trattamento di carcasse, di fabbricazione di vetro, di fibre vetrose e prodotti ceramici, di raffinerie e di gestione dei rifiuti.

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