[24/11/2011] News

Quote di emissioni e aste: l'Ue rivede il regolamento

L'Ue prevede come determinare il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi il regolamento che modifica quello del 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Un regolamento che dovrà entrare in vigore con urgenza al fine di garantire la prevedibilità e l'organizzazione tempestiva delle aste.

Il regolamento precedente prevede la determinazione del volume delle quote da mettere all'asta nel 2011 e 2012. Il volume è specificato principalmente al fine di assicurare una transizione armoniosa dal secondo al terzo periodo di scambio nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione.

Nel definire i volumi da mettere all'asta nel 2011 e 2012 occorre tenere nel debito conto determinati fattori che comunque sono soggetti a diversi gradi di incertezza. Ossia fattori che determinano la domanda e l'offerta di quote di emissioni, in particolare le esigenze di copertura a fini di conformità nei primi anni del terzo periodo di scambio - soprattutto per il settore dell'energia elettrica; il volume di emissioni valido per il secondo periodo di scambio e detenuto in larga misura dai settori industriali; la quota di tali emissioni che è stata e sarà probabilmente venduta sul mercato nel secondo periodo di scambio; il volume di riduzioni delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni derivante da progetti di riduzione delle emissioni nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito; e la monetizzazione delle quote provenienti dalla riserva destinata ai nuovi entranti per il terzo periodo di scambio a sostegno di progetti dimostrativi della cattura e del sequestro del carbonio e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili

I calendari delle aste per la messa in vendita di emissioni nel 2012 devono essere definiti in modo da limitare l'impatto delle aste sul funzionamento del mercato secondario, assicurando al tempo stesso che esse siano di dimensioni tali da attrarre sufficiente partecipazione. Occorre una transizione graduale dalla messa all'asta su piattaforme transitorie verso la messa all'asta su piattaforme ulteriori.

È opportuno, dunque, agevolare la designazione di una piattaforma d'asta transitoria tramite l'imposizione di un numero ridotto di requisiti per lo svolgimento delle aste. Perché in questo modo, i servizi da appaltare possono rimanere maggiormente allineati ai servizi già forniti sul mercato. Comunque sia è opportuno che al fine di garantire una sorveglianza efficace del mercato, le disposizioni relative al divieto di abusi di mercato si applichino alle aste condotte su una piattaforma transitoria a partire dal momento in cui lo Stato membro interessato ha attuato le disposizioni pertinenti nell'ordinamento nazionale. In tal modo si favoriscono pari condizioni di concorrenza tra le piattaforme, pur senza subordinare l'apertura delle aste all'attuazione.

Ciò vale per la piattaforma d'asta transitoria da affidare con procedura d'appalto congiunta, ma anche per le piattaforme d'asta transitorie designate dagli Stati membri che non partecipano all'azione comune e designano una propria piattaforma d'asta.

Ai fini della preparazione e dello svolgimento efficienti e sicuri della procedura d'appalto congiunta per designare una piattaforma comune, è auspicabile disporre di informazioni chiare e tempestive su quali Stati membri parteciperanno all'azione comune di cui trattasi. Pertanto, in certi casi, è opportuno far sì che uno Stato membro che inizi a utilizzare una piattaforma comune in una fase successiva si faccia carico dei costi imputabili ai servizi forniti da una piattaforma che non sono sostenuti dagli Stati membri che partecipano all'azione comune sin dall'inizio.

La designazione dei responsabili del collocamento e del sorvegliante d'asta  (designato con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri)  è di fondamentale importanza per il corretto svolgimento delle aste e generalmente non sarebbe possibile condurre aste prima che siano conclusi ed entrati in vigore gli accordi tra i responsabili del collocamento e del sorvegliante d'asta, da un lato, e le piattaforme d'asta, dall'altro. Così come è importate ridurre il rischio d'abuso di informazioni privilegiate mediante il ritiro di un'offerta.

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