[27/06/2012] News

Un nuovo regolamento europeo per disciplinare la commercializzazione dei biocidi

Nel 1998 sono state stabilite dall'Ue le norme sulla messa a disposizione sul mercato dei biocidi (con la direttiva 98/8/CE). Adesso l'Ue emana un regolamento (528/2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi) per adattare le norme alla luce dell'esperienza (e in particolare sulla base della relazione sui primi anni di attuazione) e apportare alcune modifiche alla disciplina. Sostituisce, cioè una direttiva con un regolamento perché è lo strumento giuridico più adeguato per stabilire norme chiare, dettagliate e direttamente applicabili, ed in quanto strumento garantisce che le prescrizioni giuridiche siano attuate contemporaneamente e in maniera armonizzata in tutta l'Unione.

I biocidi sono usati per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e gli organismi che danneggiano i materiali naturali o fabbricati. Tuttavia, questi possono creare rischi per l'uomo, gli animali e l'ambiente a causa delle loro proprietà intrinseche e delle relative modalità d'uso. Per questo i biocidi dovrebbero essere messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati. Gli articoli trattati dovrebbero essere immessi sul mercato solo se tutti i principi attivi contenuti nei biocidi con cui sono stati trattati o che sono in essi incorporati sono approvati e conformi alla disciplina.

Il regolamento, dunque, ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente. Le disposizioni si fondano sul principio di precauzione, al fine di assicurare che la produzione e la messa a disposizione sul mercato di principi attivi e biocidi non comportino effetti nocivi per la salute umana o animale o effetti inaccettabili sull'ambiente. Tanto che i principi attivi che presentano i peggiori profili di rischio non potranno essere approvati per l'uso nei biocidi, fatta eccezione per situazioni specifiche. Ad esempio, se l'approvazione è giustificata perché il rischio di esposizione alla sostanza è trascurabile, per ragioni riguardanti la salute umana, la salute animale o per ragioni ambientali o perché la non approvazione avrebbe ripercussioni negative sproporzionate per la società. All'atto di decidere se tali principi attivi possono essere approvati, si dovrà tener conto anche della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative adeguate e sufficienti.

Il regolamento, inoltre, riserva una particolare attenzione per la tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, quali le donne incinte e i bambini.

Al fine di eliminare, per quanto possibile, gli ostacoli al commercio di biocidi, stabilisce norme relative all'approvazione dei principi attivi e alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, comprese norme sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e sul commercio parallelo.

Per garantire la certezza del diritto stabilisce un elenco dell'Unione di principi attivi approvati ai fini di un utilizzo nei biocidi. E definisce una procedura per valutare se un principio attivo può essere iscritto in tale elenco identificando quali informazioni sono trasmesse dalle parti interessate a sostegno della domanda di approvazione di un principio attivo e della sua inclusione nell'elenco.

I principi attivi iscritti nell'elenco dell'Unione dovrebbero essere esaminati regolarmente per tenere conto del progresso scientifico e tecnologico. Qualora vi siano elementi rilevanti indicanti che un principio attivo utilizzato nei biocidi o in articoli trattati con biocidi non soddisfa i requisiti necessari, è opportuno che la Commissione possa riesaminarne l'approvazione.

I principi attivi dovrebbero essere designati come candidati alla sostituzione se possiedono talune proprietà intrinseche pericolose. Per consentire un esame regolare delle sostanze identificate come candidate alla sostituzione, il periodo di approvazione di tali sostanze non dovrebbe superare i sette anni, anche in caso di rinnovo.

Durante il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione di un biocida che contiene un principio attivo candidato alla sostituzione, dovrebbe essere possibile confrontare il biocida con altri biocidi autorizzati e altri mezzi di controllo e metodi di prevenzione non chimici in relazione ai rischi posti e ai benefici derivanti dal loro uso. A seguito di tale valutazione comparativa, un biocida contenente principi attivi individuati come candidati alla sostituzione dovrebbe essere proibito o limitato, qualora si dimostri che altri biocidi autorizzati, o metodi di controllo o di prevenzione non chimici che presentano un rischio generale significativamente inferiore per la salute umana, la salute animale e per l'ambiente, sono sufficientemente efficaci e non comportano altri svantaggi economici o pratici significativi. In questi casi è opportuno prevedere periodi di tempo adeguati per il ritiro progressivo.

 

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