[02/05/2013] News

Prodotti biologici, una maggiore efficienza del sistema di controllo in Ue è possibile

Al fine di migliorare l'efficienza del sistema di controllo europeo relativo ai prodotti biologici, l'Ue prevede una serie di misure volte a migliorare le verifiche sui prodotti e volte a migliorare lo scambio di informazioni all'interno degli Stati membri, fra gli stessi, e fra gli Stati membri e la Commissione. Dunque, l'Ue ritocca il regolamento del 2008 attraverso un nuovo regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.

Alla luce dell'esperienza acquisita attuando il sistema di controllo e nell'interesse del settore biologico, il nuovo regolamento definisce il numero minimo di campioni che l'autorità di controllo e gli organismi di controllo debbono prelevare e analizzare ogni anno: l'analisi si dovrà basare su una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica.

Quando le autorità o gli organismi di controllo abbiano il sospetto che vengano usati prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, devono prelevare e analizzare campioni di tali prodotti. In questi casi non è previsto un numero minimo di campioni. Le autorità o gli organismi di controllo possono prelevare e analizzare campioni in qualsiasi altra circostanza al fine di rilevare inadempimenti degli obblighi dell'Unione sulla produzione biologica.

L'esperienza ha dimostrato, inoltre, che le norme specifiche sui controlli in materia di produzione biologica devono essere più dettagliate, in particolare per rafforzare la vigilanza delle autorità competenti sugli organismi di controllo. Per questo il legislatore Ue inserisce tali norme quali prescrizioni minime uniformi nel sistema di controllo istituito dagli Stati membri. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri dispongano di procedure documentate per delegare i compiti agli organismi di controllo e per vigilare su di essi al fine di assicurare che siano rispettate le prescrizioni regolamentari.

In più, gli Stati membri sono tenuti a indicare nella relazione annuale qualsiasi modifica del piano di controllo nazionale pluriennale volta a tener conto, tra l'altro, delle nuove normative; la Commissione deve quindi disporre dei dati e delle informazioni necessarie riguardanti la vigilanza effettuata dalle autorità competenti degli Stati in materia di produzione biologica. Pertanto, gli Stati sono invitati a modificare il loro piani di controllo nazionali al fine di integrarvi detta vigilanza e indicare tali modifiche e i pertinenti dati relativi alla produzione biologica nella relazione annuale. Gli Stati devono poter presentare i dati in materia di produzione biologica in un capitolo separato nel piano di controllo nazionale e nella relazione annuale.

Sul piano dell'informazione, il nuovo regolamento prevede la trasmissione delle pertinenti informazioni nei casi in cui l'operatore o gli appaltatori dell'operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti oppure qualora gli operatori o i loro appaltatori cambino autorità o organismo di controllo. Per gestire il sistema di controllo deve essere realizzato uno scambio di informazioni adeguato con trasmissione dei fascicoli di controllo di tali operatori nel rispetto delle esigenze di tutela dei dati personali.

Gli operatori dovranno accettare la trasmissione e lo scambio dei dati, nonché di tutte le informazioni relative alla loro attività, nell'ambito del sistema di controllo, tanto che al fine di garantire un'applicazione uniforme del sistema di controllo ed evitare ambiguità viene inserita la definizione del termine "fascicolo di controllo". Ossia "l'insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo [...], ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo".

Quindi, il legislatore UE fornisce alcune precisazioni in materia di scambio di informazioni tra Stati membri, nei casi in cui uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni riguardanti la conformità dei prodotti importati, e illustra la procedura riguardante lo scambio di informazioni tra Stati membri nei casi di irregolarità o di infrazioni, tenendo conto delle migliori pratiche stabilite dal 2009 in poi.

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