[02/10/2008] Trasporti

Nuove regole comunitarie per il trasporto di merce pericolosa

LIVORNO. Dalla Ue arrivano le nuove regole per rendere il trasporto di merci pericolose più sicuro: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea di due giorni fa la direttiva che armonizza le regole in materia di trasporti su gomma, per ferrovia e per via navigabile ed estende l’applicazione di quelle internazionali sulla sicurezza dei trasporti di merce pericolosa anche ai trasporti nazionali. La nuova direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione (ossia il 20 di ottobre 2008) e gli Stati membri avranno tempo fino al 30 giugno del 2009 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla normativa Ue.

La nuova direttiva raggruppa le regole esistenti in un solo atto comunitario applicabili ai tre metodi di trasporto terrestre. Le disposizioni di diritto comunitario sul trasporto delle merci pericolose infatti coprono già il trasporto su gomma e ferrovia, ma con un gran numero di regole distinte e parzialmente superate e la direttiva mira precisamente a raggrupparle in un insieme di regole uniche. Una semplificazione che, aggiunta all’applicazione delle regole sulla sicurezza del trasporto internazionale delle merci pericolose ai trasporti nazionali, - secondo la Ue - contribuirà a rendere il trasporto più sicuro.

La maggioranza degli Stati membri è infatti parte contraente dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (Adr), a quello per ferrovia (Rid) e a quello per vie navigabili interne (Adn). In pratica l’Adr, il Rid e l’Adn stabiliscono norme uniformi di sicurezza in materia di trasporti internazionali di merci pericolose. Dunque per armonizzare in tutta la Comunità le condizioni di trasporto delle merci pericolose e garantire il funzionamento del mercato comune dei trasporti tali norme vengono estese anche al trasporto nazionale.

Non mancano però, le esenzioni e le deroghe. Innanzi tutto la direttiva non viene applicata al trasporto di merci pericolose in alcune circostanze eccezionali connesse alla natura dei veicoli o delle navi utilizzate o al carattere locale del trasporto oltre che al trasporto di merci pericolose effettuato sotto la responsabilità diretta e fisica o sotto la supervisione delle forze armate. Tranne nel caso in cui si parli di trasporto sempre di merce pericolosa effettuato da fornitori commerciali per conto delle forze armate.

Poi lo Stato membro privo di sistema ferroviario e che non intenda crearne uno nell’immediato viene esonerato dall’obbligo di recepire e attuare la direttiva relativamente al trasporto ferroviario
fintantoché non disporrà di un sistema ferroviario. E questo perché sarebbe soggetto a un obbligo sproporzionato e inutile se dovesse recepire e attuare le disposizioni.

Inoltre ciascuno Stato mantiene il diritto di esonerare il trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne dall’applicazione della presente direttiva se le vie navigabili del suo territorio non sono collegate, mediante altre vie navigabili, a quelle di altri Stati membri, o se non sono utilizzate per il trasporto di merci pericolose.

E comunque ogni Stato mantiene il diritto di regolamentare o proibire nel proprio territorio il trasporto di merci pericolose per motivi diversi dalla sicurezza, come i motivi di sicurezza nazionale o di protezione ambientale. Inoltre sempre per ragioni di una maggiore tutela lo Stato può applicare norme più rigorose alle operazioni di trasporto nazionale effettuate mediante mezzi di trasporto immatricolati o messi in circolazione sul suo territorio.

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