La sentenza del Tar Sicilia precisa che occorre la valutazione d’incidenza

Caccia nelle aree Rete Natura 2000? I calendari venatori che la permettono sono illegittimi

[15 Luglio 2013]

Il Tar Sicilia, Sezione I palermitana, ha emesso una sentenza che può rivoluzionare il problematico rapporto fra caccia e salvaguardia degli habitat e della fauna.

La sentenza n. 1474 ribadisce la linea giurisprudenziale sull’obbligo di una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza ambientale per poter cacciare nelle aree comprese nella Rete Natura 2000, sia nei Siti di importanza comunitaria (Sic.), molti dei quali diventati Zone speciali di conservazione (Zcs) della Direttiva Ue Habitat, sia nelle Zone di protezione speciale (Zps) della Direttiva Ue Uccelli. Resta da capire se questo si estende anche alle Important bird areas (Iba) che fanno parte di Rete Natura 2000 e che, ad esempio, comprendono tutte le isole minori italiane.

Anche l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) aveva già ricordato a Regioni e Province autonome  la necessità di una preventiva procedura di valutazione di incidenza ma, come dimostrano le frequenti condanne e procedure di infrazione contro l’Italia all’Unione europea, le garanzia ambientali nei Sic/Zsc e nelle Zps ancora troppo spesso non sono rispettate.

Il ricorso accolto dal Tar per la Sicilia era stato presentato nel 2012 da Legambiente Sicilia, Mediterranean association for nature (Man.) e Lipu  al quale si erano aggiunti ad ad iuvandum Wwf, Lav, Enpa e Lac.

Arci Caccia – Comitato Federativo Siciliano, Ispra e Commissione europea, pur d’accordo, alla fine non si sono costituiti in giudizio.

Insieme alla Regione si sono opposti al ricorso l’Associazione liberi cacciatori Siciliani, Un Enalcaccia Pt, Ente produttori selvaggina Regione Sicilia, Associazione caccia e ambiente Artemide, Associazione nazionale.

Gli ambientalisti chiedevano l’annullamento del decreto dell’8 agosto 2012 dell’assessore alle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana nel quale «Viene consentito l’esercizio dell’attività venatoria in assenza del piano faunistico venatorio (previsto dagli artt. 14 e 15 della l.r. 33/1997 e dall’art. 10 della l. 157/1992)» e quindi anche in mancanza della valutazione ambientale strategica, obbligatoria per le attività sottoposte a pianificazione ai sensi delle direttive Ue. Così sui consentiva la caccia all’interno dei siti natura 2000 e nelle aree esterne contigue senza la preventiva valutazione di incidenza, disattentendo anche l’impugnativa del commissario dello Stato del 26 aprile 2012. La Regione Siciliana prevedeva anche la preapertura della stagione venatoria dal 1 settembre 2012 in assenza della “preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori” obbligatoria ai sensi della legge 157/92 sulla caccia. Consentendo così, secondo le associazioni, «L’attività venatoria in contrasto con le indicazioni contenute nella stessa proposta di piano regionale faunistico venatorio 2011/2016 formulata dallo stesso Assessorato Risorse Agricole (elaborati del giugno 2011 e del marzo 2012)» e la caccia all’interno dei siti natura 2000 e nelle aree contigue «In contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia contenute nello studio di valutazione di incidenza (elaborato del marzo 2012) del piano regionale faunistico venatorio 2011/2016» con previsioni «In palese contraddizione con quanto disposto in precedenza su identici aspetti nella stagione venatoria 2011/2012 e senza che siano intervenute innovazioni di tipo normativo».

Dopo aver respinto i ricorsi procedurali di Regione e cacciatori, il Tar ha ricordato di aver  già dichiarato precedentemente l’illegittimità dei calendari venatori siciliani 2009/2010 e 2010/2011 «Nella parte in cui gli stessi, unitamente al piano faunistico venatorio 2006-2011, non risultano essere stati preceduti dalla valutazione di incidenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall’art. 6 del d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Dal che consegue la fondatezza delle identiche censure proposte nel presente giudizio con il terzo, il quinto ed il sesto motivo del ricorso introduttivo in esame, con i quali si deducono profili di illegittimità dipendenti dalla mancata valutazione di incidenza».

Dopo aver precedenti sentenze in materia come quelle del Tar Umbria, la sentenza sottolinea «La preminenza dell’interesse faunistico-ambientale rispetto all’interesse alla pratica della caccia, che si esprime normativamente nella necessarietà procedimentale del parere dell’Ispra (e nella esigenza di motivare con estremo rigore ogni possibile scostamento), è stata poi ribadita dalla recente sentenza n. 90 del 22 maggio 2013 della Corte costituzionale, che ha sottolineato l’importanza sul piano dell’acquisizione dei fatti e degli interessi del ridetto parere». Quindi «Ne consegue la fondatezza anche delle residue censure di eccesso di potere proposte con il ricorso introduttivo, in quanto l’amministrazione regionale, peraltro in singolare continuità con i precedenti calendari venatori, già annullati in quanto illegittimi, ha esercitato il potere in questione senza le dovute garanzie istruttorie, poste a presidio di interessi sensibili, violando in tal modo anche l’obbligo di adattamento alle prescrizioni imposte dalle disposizioni di diritto dell’Ue».

Il Tar Sicilia conclude: «La ponderazione comparativa degli interessi antagonisti risulta così posta in essere, paradossalmente, e al contrario della gerarchia di interessi e valori portata dalla richiamata normativa, nella univoca direzione della protezione dell’interesse alla pratica della caccia, rispetto al quale l’amministrazione ha ritenuto recessivi, peraltro in violazione di precise ed inderogabili disposizioni primarie, gli interessi connessi alla protezione faunistico-ambientale (i quali risultano invece forniti di protezione costituzionale, e di tutela da parte del diritto dell’Ue)». Per questo accoglie il ricorso e dichiara «L’illegittimità del D.A. 2693 dell’ 8 agosto 2012, e del D.A. 2721 del 10 agosto 2012 dell’Assessore Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, nelle parti indicate in epigrafe» e condanna l’assessorato regionale al pagamento di 5.000 euro di spese di giudizio in favore delle associazioni ricorrenti.