Ecolabel, ecco i criteri per strutture ricettive e i rivestimenti del suolo

[2 Febbraio 2017]

Con due distinte decisioni della Commissione pubblicate sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi l’Ue introduce nuovi criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel (il marchio europeo facoltativo di qualità ecologica rappresentato con un fiore) alle strutture ricettive e ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù.

Nello specifico, con una decisione l’Ue fa confluire in un unico gruppo “strutture ricettive” i servizi di campeggio e dei servizi di ricettività turistica e con l’altra modifica la dicitura e l’ambito di applicazione del gruppo che comprende la gamma di rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù oltre a rivedere i criteri Ecolabel.

Già nel 2009 e con due atti distinti l’Ue ha stabilito i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica rispettivamente per i servizi di campeggio e per i servizi di ricettività turistica, validi fino al 31 dicembre 2016. Ma al fine di riflettere al meglio le caratteristiche comuni dei due servizi, al fine di realizzare le sinergie derivate da un approccio comune per questi gruppi di prodotti e garantire la massima efficienza nell’amministrazione dei criteri, li ha accorpati in un unico gruppo. Un gruppo «strutture ricettive» che comprende non solo la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio, ma anche una serie di servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica. Ossia servizio di ristorazione; strutture ricreative o sportive; spazi verdi; strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali; impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d’informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti. Ma che non comprende i servizi di trasporto e i viaggi di piacere.

I criteri riveduti mirano a promuovere l’uso delle fonti d’energia rinnovabili per favorire il risparmio energetico e idrico, la riduzione dei rifiuti e il miglioramento dell’ambiente locale. I criteri riveduti, con i pertinenti requisiti di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della decisione, tenendo in considerazione il ciclo di innovazione per tale gruppo di prodotti.

Per quanto riguarda i rivestimenti del suolo in legno l’Ue, con decisione del 2010 ha stabilito i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di valutazione e di validi fino al 31 dicembre 2016. Ma al fine di rispecchiare al meglio la gamma di rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù presenti sul mercato, lo stato dell’arte di tali prodotti e tenere conto delle innovazioni degli ultimi anni, l’Ue ha ritenuto opportuno ampliare la dicitura («rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù») e stabilire un insieme rivisto di criteri.

Per cui adesso il gruppo ricomprende i rivestimenti del suolo per uso interno, compresi le pavimentazioni in legno, le pavimentazioni laminate, i rivestimenti del suolo in sughero e le pavimentazioni di bambù, composti per oltre l’80 % in peso del prodotto finito da legno, sughero o bambù e da materiali o fibre a base di legno, sughero e bambù, che non contengono fibre sintetiche in nessuno degli strati costitutivi. Ma non riguarda i rivestimenti murali, i rivestimenti per uso esterno, i rivestimenti aventi una funzione strutturale o i composti livellanti.

Invece, i criteri rivisti mirano all’utilizzo di materiali prodotti in modo più sostenibile secondo un approccio fondato su un’analisi del ciclo di vita che limiti il consumo energetico, l’uso di composti pericolosi, i livelli di residui pericolosi, il contributo dei rivestimenti del suolo all’inquinamento atmosferico interno e che promuova prodotti durevoli e di elevata qualità. I criteri rivisti, insieme alle relative prescrizioni di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti.

Per entrambi i due gruppi di prodotti “strutture ricettive” e “rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù”, il legislatore Ue prevede un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei precedenti criteri. In questo modo i produttori potranno disporre del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai requisiti dei criteri aggiornati. Ai  produttori sarà consentito presentare le domande in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione precedenti.