Commercio non autorizzato di rifiuti, nessuna sanzione penale se è occasionale

[11 Febbraio 2016]

Il trasporto e il conseguente commercio di rifiuti non autorizzato può essere punito con una sanzione penale se il trasporto e il commercio costituiscono una “attività” e non siano assolutamente occasionali.

Lo afferma la Corte di Cassazione penale – sentenza n.4931 – in riferimento alla raccolta, al trasporto e la rivendita di rifiuti metallici (kg. 380) per una sola volta da parte di una ditta non iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. E in riferimento alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Cuneo.

In particolare, il Gip ha ritenuto che l’imputato versasse in “un’ipotesi di errore scusabile”, in considerazione della “notevole complessità della normativa che disciplina la materia della gestione dei rifiuti”, “della natura di extrema ratio del diritto penale” e della mancanza di professionalità nell’attività di vendita dei rifiuti. Da tali elementi, il Gip ha desunto la mancanza di “prova che l’imputato fosse consapevole del carattere illecito della propria condotta”.

Ma secondo la Corte la complessità della normativa settoriale non può rappresentare di per sé elemento scusante, sussistendo un dovere di informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dalla Costituzione (articolo 2) che esclude l’inevitabilità dell’errore di diritto.

La buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all’agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. Per il comune cittadino tale condizione si verifica, ogni qualvolta egli abbia assolto – con il criterio dell’ordinaria diligenza – al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una “culpa levis” nello svolgimento dell’indagine giuridica.

E’ il Codice ambientale (Dlgs 152/2006) che prevede il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Per cui punisce con la sanzione penale (arresto o ammenda) chiunque effettui  una  attività  di  raccolta,  trasporto, recupero,  smaltimento,  commercio  ed  intermediazione di rifiuti in mancanza  della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione previste per legge.

La condotta sanzionata è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una “attività” svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.

La norma che escludere dall’area di rilevanza penale le condotte di assoluta occasionalità non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perché sia integrata la fattispecie criminosa. Si tratta, infatti, di reato comune che può essere commesso da “chiunque”, e non di reato proprio, sicché non occorrono i requisiti della professionalità della condotta ovvero di un’organizzazione imprenditoriale della stessa

Proprio il pronome “chiunque” impone di includere nella portata applicativa della norma incriminatrice anche il “detentore” del rifiuto, ovvero “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso” quando l’attività di raccolta, trasporto, commercio, ecc., sia caratterizzata non da assoluta occasionalità. In altri termini, se un soggetto – anche, come nel caso di specie, mero “detentore” di rifiuti – appresta una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti, mediante preliminare raccolta, raggruppamento, trasporto e vendita di rifiuti, pur non esercitando in forma imprenditoriale, pone in essere una “attività” di gestione di rifiuti per la quale occorre preliminarmente ottenere i necessari titoli abilitativi.