Nessun risarcimento danni ai pescatori del tonno rosso italiani

[27 Aprile 2016]

Il Tribunale Ue non concede il risarcimento dei danni ai pescatori del tonno rosso italiani, perché la discriminazione subita per il divieto anticipato della pesca disposto dalla Commissione nel 2008 non è sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea: quindi, con sentenza di oggi, il Tribunale Ue respinge il ricorso presentato.

La vicenda ha inizio quando con il divieto – espresso attraverso regolamento del 2008 – della pesca del tonno rosso, normalmente autorizzata fino al 30 giugno 2008, a partire dal 16 giugno 2008 alle tonniere battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota e maltese, e, a partire dal 23 giugno 2008, a quelle battenti bandiera spagnola. Tale diversità di trattamento ha portato la Corte di giustizia, nel 2011, ad annullare il regolamento per violazione del divieto di discriminazione.

Per tale discriminazione alcuni pescatori hanno comunque chiesto al Tribunale dell’Unione europea oltre 6,5 milioni di euro a titolo di risarcimento per il danno subìto.

Secondo il Tribunale la fissazione di due diverse date di divieto della pesca per le tonniere greche, francesi, italiane, cipriote e maltesi, da un lato, e per le tonniere spagnole, dall’altro, non costituisce, di per sé, una violazione manifesta del divieto di discriminazione. Anche perché le tonniere spagnole, sebbene abbiano beneficiato di una settimana di pesca in più rispetto alle altre tonniere, sono state obbligate anch’esse a sospendere la loro pesca prima della fine del periodo normale, ossia prima del 30 giugno 2008.

Il regolamento del 2008 che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo cerca di evitare un grave rischio per la conservazione e la ricostituzione dello stock di tonno rosso. Non ha come finalità primaria quella di tutelare le prerogative connesse all’attività economica di pesca di determinate tonniere rispetto ad altre.

Comunque sia, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea presuppone il ricorrere di un insieme di tre condizioni. Ossia l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione; la sussistenza di un danno effettivo e certo e l’esistenza di un nesso diretto di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato. Per quanto riguarda l’illiceità del comportamento, la violazione del diritto dell’Unione dev’essere sufficientemente qualificata cioè l’istituzione interessata deve aver violato in maniera grave e manifesta i limiti posti al suo potere discrezionale.

Dunque se il divieto di discriminazione non è stato violato in maniera sufficientemente qualificata, se la condizione relativa all’illiceità del comportamento contestato non è dimostrata il ricorso per risarcimento danni è respinto.