[21/09/2010] News

Le linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

LIVORNO. Sono arrivate le linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: sulla Gazzetta ufficiale di sabato scorso è stato infatti pubblicato il decreto del ministro dello Sviluppo Economico approvato di concerto con il ministro Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e dei Beni e Attività Culturali.

Entrerà in vigore al quindicesimo giorno dalla pubblicazione e avrà efficacia su tutto il territorio nazionale. E disciplinerà il regime giuridico dell'autorizzazioni, il procedimento unico, il monitoraggio e l'inserimento nel territorio e nel paesaggio degli impianti.

Le linee guida dovranno essere applicate alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, per le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. Dove per opere connesse si intende anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente.

Invece, le linee guida non verranno applicate agli impianti offshore per i quali l'autorizzazione è rilasciata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il ministero dello sviluppo economico e il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La definizione di linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento unico dovrebbe fornire, quindi, elementi importanti per l'azione amministrativa propria delle regioni e per l'azione di coordinamento e vigilanza nei confronti di enti eventualmente delegati.

Sul territorio nazionale, infatti, esiste un livello accurato di programmazione da parte delle regioni che rappresenta la premessa necessaria ma non sufficiente: l'elevato livello di decentramento amministrativo non può rappresentare un vincolo per l'efficienza o un elemento di indesiderata disomogeneità. Le linee guida potranno contribuire a trasformare le diversità regolamentari regionali in una risorsa a vantaggio degli operatori e un elemento di maggiore vicinanza della valutazione alle caratteristiche del territorio.

E non solo, perché, in teoria, le linee guida potranno facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione e amministrative.

Per questo dovranno assicurare il coordinamento tra il contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici per - si presuppone - "l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione", anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria.

Di conseguenza, il decreto individua una serie di criteri generali per l'inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio. Ossia, la sussistenza di uno o più dei requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti. Ha un particolare riguardo per gli impianti eolici, (i criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio sono individuati in uno specifico allegato) e per i progetti di impianti (non solo eolici) nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, produzioni tradizionali) e di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale. In questo caso nell'autorizzare i progetti localizzati in tali zone deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Comunque sia, le linee guida necessiteranno di un costante aggiornamento in forma congiunta (Stato, regioni ed enti locali) e di un'attività di integrazione, anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio sulla loro concreta applicazione. Perché in tal modo si potrebbe concorrere ad una maggiore efficacia delle stesse sul piano della celerità e semplificazione procedimentale e della mitigazione degli impatti degli impianti sul paesaggio e sull'ambiente.

 

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