In Gazzetta ufficiale il regolamento che modifica il Reach

L’Ue cambia le regole anche per i WC: i deodoranti contengono sostanze pericolose

[9 Maggio 2014]

Non è ammessa l’immissione sul mercato o l’uso del 1,4-diclorobenzenem (DCB) – come sostanza o come  componente di miscele – in una concentrazione pari o superiore all’1 % in peso,  in deodorante per ambienti o tavoletta per WC in servizi igienici, abitazioni,  uffici o altri ambienti pubblici chiusi. Lo ha stabilito la Commissione europea con regolamento – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi – che va a modificare quello sulla registrazione, sulla valutazione, sull’autorizzazione e sulla restrizione delle sostanze chimiche (Reach).

Il regolamento entrerà in vigore fra venti giorni, ma si applicherà dopo dodici mesi (primo giugno 2015) per consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarvisi.

Il DCB è parte dell’elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose per le quali sono state adottate a livello comunitario una classificazione e un’etichettatura armonizzate. E qui è stata classificata come sostanza cancerogena appartenente alla categoria di pericolo 2, nonché fonte di irritazione oculare e avente tossicità elevata a danno degli organismi acquatici, con effetti di lunga durata.

Il suo impiego nell’Unione si aggira intorno alle 800 tonnellate all’anno per la produzione di deodoranti per ambienti e tavolette per WC, di cui il 10 % destinato a usi domestici e il resto a usi professionali (essenzialmente come deodorante nei servizi igienici pubblici).  Quindi a seguito di una valutazione del rischio effettuata dalla Francia, la Commissione ha raccomandato, al fine di limitare i rischi per i consumatori, di valutare eventuali restrizioni, alla commercializzazione e all’uso del DCB in deodoranti per ambienti, antitarme e tavolette per WC (non ha previsto limitazioni all’uso del DCB come antitarme in quanto sono già previste nella decisione del 2007).

In seguito, nel novembre 2011 ha chiesto all’Agenzia europea per le sostanze pericolose di predisporre il fascicolo riguardante eventuali restrizioni per il DCB. Ha chiesto di  esaminare l’esposizione dei consumatori negli ambienti domestici e nei servizi igienici pubblici, inclusa l’esposizione degli addetti al servizio e alla pulizia di tali servizi igienici, il tutto  tenendo presente delle informazioni più aggiornate e pertinenti della letteratura scientifica, della riduzione dell’uso di DCB in Europa e delle ripercussioni socioeconomiche di eventuali restrizioni all’uso.

Il fascicolo ha dunque dimostrato la necessità di imporre restrizioni, in quanto i rischi non sono adeguatamente controllati e i benefici di tale restrizione superano i costi. Il fascicolo, inoltre, si è soffermato sulla necessità di un intervento a livello  dell’Unione.

Così, nel 2013 il RAC (Comitato per la valutazione dei rischi) ha adottato per consenso un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo. Ha però proposto di modificare le restrizioni in base a considerazioni di applicabilità, specificando un limite  di concentrazione di DCB dell’1 % in peso per i prodotti in questione, in modo da non colpire indebitamente i  prodotti che contengano DCB solo a titolo di impurità. Tale concentrazione corrisponde al valore limite il cui  superamento fa scattare la classificazione di una miscela come sostanza cancerogena di categoria 2. Questo perché ha ritenuto che la cancerogenicità (sostanza mitogena, cancerogena con livello soglia) costituisca l’end-point di maggiore significato per la salute umana.

Dunque, mentre il Rac ha concluso per la riduzione all’esposizione, il Seac (Comitato per l’analisi socioeconomica) ha convenuto che l’imposizione di restrizioni costituisca una misura adeguata, efficiente e proporzionata.