Demolizione delle navi e riciclo delle navi, dall’Ue una nota sugli impianti nei paesi terzi

[12 Aprile 2016]

L’Ue chiarisce alcuni aspetti del regolamento del 2013 europeo sul cosiddetto “riciclaggio delle navi”, dove per riciclaggio qui l’Ue intende “l’attività di demolizione completa o parziale di una nave” al fine di “recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati”.

Un caso di inquinamento lessicale, se si pensa alla definizione dataci dalla stessa Ue nella Direttiva sui rifiuti: “riciclaggio, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.

In questo caso, nonostante i numerosi indirizzi (e anche finanziamenti) volti a favorire la gestione dei relitti navali entro i confini europei – dove la struttura normativa è generalmente più efficiente, e le ricadute occupazionali dei lavori auspicabili – la Commissione predispone una nota tecnica orientativa sui requisiti e le procedura per l’inserimento degli impianti situati in paesi terzi

Si tratta di una nota che può essere aggiornata, se necessario, alla luce dell’esperienza di attuazione del regolamento. La Commissione si riserva, fra l’altro, il diritto di pubblicare altre note tecniche orientative in questa materia; una nota che, precisiamo, rispecchia il parere della Commissione europea e che non è giuridicamente vincolante.

La Commissione chiarisce l’oggetto della certificazione, ossia i requisiti progettuali, costruttivi, operativi, gestionali, amministrativi e di monitoraggio che gli impianti devono soddisfare; lo status e le qualifiche dell’entità certificante (il verificatore indipendente); la procedura per l’ispezione degli impianti e le verifiche successive; le modalità di presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco europeo alla Commissione europea.

È il regolamento del 2013 che prevede la possibilità da parte della Commissione di poter disporre note tecniche orientative allo scopo di agevolare la certificazione degli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo ai fini della richiesta di inserimento nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi. Del resto lo scopo del regolamento è prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare gli incidenti, le lesioni e altri effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente causati dal riciclaggio delle navi.

Il regolamento cerca di rafforzare la sicurezza, la protezione della salute umana e la tutela dell’ambiente marino dell’Unione durante l’intero ciclo di vita della nave. In particolare cerca di assicurare che i rifiuti pericolosi provenienti dall’attività degli impianti che demoliscono e avviano a riciclo i materiali navali siano soggetti a una gestione compatibile con l’ambiente. Quindi, stabilisce le norme intese ad assicurare la corretta gestione dei materiali pericolosi a bordo delle imbarcazioni, e si prefigge di facilitare la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong del 2009, adottata il 15 maggio 2009 sotto l’egida dell’Organizzazione marittima internazionale, copre la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la preparazione delle navi nell’ottica di facilitarne una demolizione sicura e compatibile con l’ambiente, riguardando anche il funzionamento degli impianti di demolizione delle navi e avvio a riciclo dei materiali delle navi.