[07/11/2007] Aria

Quote emissioni gas serra, il tribunale europeo dà ragione alla Germania

LIVORNO. Gli adeguamenti a posteriori verso il basso del piano nazionale di assegnazione (Pna) delle quote di emissione di gas a effetto serra della Germania sono validi e possono essere applicati. Il tribunale europeo di primo grado con sentenza di oggi annulla la decisione della Commissione europea perché la commissione stessa non ha dimostrato che le misure di adeguamento a posteriori previste dal Pna tedesco siano incompatibili con i criteri fissati dalla direttiva.

Il 31 marzo 2004 la Germania ha notificato alla Commissione il suo Pna 2005-2007 che prevede fra l’altro la possibilità di ridurre il numero delle quote assegnate a un impianto quando le emissioni annuali dello stesso rappresentino meno del 60% delle emissioni durante il periodo di riferimento; quando un gestore avvii la gestione di un nuovo impianto che ne sostituisce uno vecchio avente una maggiore capacità produttiva; quando il volume di produzione effettivo di un impianto la cui gestione è iniziata nel 2003 o nel 2004 sia inferiore a quello inizialmente previsto; quando il livello di attività effettivo di un impianto la cui gestione inizi dopo il 1° gennaio 2005, sia inferiore al livello di attività dichiarato. Il Pna tedesco inoltre, prevede che le quote di emissioni non rilasciate o ritirate siano trasferite alla riserva e che siano disponibili per i nuovi entranti stabiliti nel territorio tedesco.
Ma con decisione del 7 luglio 2004 la Commissione dichiarava le misure di adeguamento a posteriori del piano tedesco incompatibili con alcuni criteri previsti della direttiva 2003/87/CE e ne richiedeva la soppressione.

La direttiva 2003/87/CE è quella che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, al fine di promuoverne la riduzione secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Le emissioni da parte degli impianti elencati nella direttiva devono essere sottoposte a previa autorizzazione e a un’attribuzione di quote assegnate in conformità - appunto - dei piani nazionali di assegnazione (Pna). Se un gestore riesce a ridurre le sue emissioni, può vendere le quote in eccesso ai gestori di impianti le cui emissioni sono eccessive.

L’obiettivo principale della direttiva dunque, consiste nel ridurre sostanzialmente le emissioni dei gas a effetto serra. Ma nel perseguimento di tale obiettivo l’assegnazione delle quote deve rispettare alcuni sotto-obiettivi, come la finalità di preservare l’integrità del mercato interno e di evitare distorsioni di concorrenza.

Ecco perché la normativa comunitaria prevede una serie di condizioni al fine dell’adeguamento successivo degli Stati e in particolare una serie di criteri da rispettare nella elaborazione del piano. Il piano - oltre a includere un elenco degli impianti disciplinati dalla direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno - deve assegnare le quote senza discriminazione fra imprese o settori proprio per evitare che siano favorite indebitamente talune imprese o attività.
Cosa che secondo la Commissione la Germania non fa anzi non rispetta gli obiettivi comunitari, non rispetta il disposto ue e agevola i nuovi entrati violando il divieto di discriminazione.
Il Tribunale ha reputato però,che la Commissione abbia erroneamente applicato la portata di tali criteri,
in quanto ha qualificato gli adeguamenti a posteriori tedeschi come misure contrarie al sistema generale della direttiva.

Torna all'archivio