[13/10/2008] Rifiuti

Scarico o rifiuto? La corte di Cassazione fa chiarezza

LIVORNO. Quand’è che uno scarico è tale e dunque deve essere autorizzato ai sensi della parte terza del testo unico ambientale (quella che appunto riguarda le acque) e quando è rifiuto liquido, e dunque gestibile ai sensi della disciplina della parte quarta dello testo unico ambientale (quella che disciplina la materia dei rifiuti)?

La Corte di Cassazione ritorna sull’argomento (con sentenza dello scorso mese) e riconferma che lo scarico è quello diretto tramite condotta o comunque stabile canalizzazione. Sottolinea che le materie fecali nello specifico i liquami zootecnici sono sottratti alla disciplina sui rifiuti a condizione che siano utilizzate nell’attività agricola.

Nel caso specifico l’impresa di allevamento era autorizzata allo spandimento dei liquami sul suolo, ma in quel periodo lo spandimento era vietato e le vasche di stoccaggio erano già piene. Il produttore dei rifiuti allora avrebbe dovuto affidarli ad un impresa autorizzata allo smaltimento, ma invece ha deciso di gettare i liquami nel torrente vicino. E’ dunque colpevole di aver violato il divieto di abbandono dei rifiuti.

Al di là del caso specifico, la differenza fra rifiuto e scarico sembra uno dei dilemmi costanti al quale la giurisprudenza periodicamente e caso per caso si trova ad affrontare nonostante che le ultime modifiche al testo unico ambientale abbiano riportato una definizione di scarico basata sul concetto di “condotta diretta” (non prevista nella stesura originale del testo unico). E’ scarico idrico, infatti, “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzioni di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.
Il che significa che qualsiasi tipo di scarico diretto indipendentemente dalla sua natura inquinante e dalla sua destinazione deve essere autorizzato ai sensi della normativa sulle acque.

Mentre è rifiuto allo stato liquido l’immissione del refluo nel corpo recettore tramite un sistema “initerrotto” ossia con soluzioni di continuità.

Comunque la questione (distinzione fra scarico e rifiuto liquido) non è di secondaria importanza perché dalla qualificazione di scarico o rifiuti dipende l’applicazione della relativa disciplina. E non lo è né per l’operatore del diritto avvocato o giudice né per l’ imprenditore. La disciplina però - come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare e come lo dimostrano le numerose sentenze della Corte di Cassazione in materia – è confusa, di difficile comprensione (anche per il linguaggio che viene utilizzato) e soggetta a molte interpretazioni.

Torna all'archivio