[01/07/2009] Parchi

L’Amp del vicino è sempre più blu

PORTOFERRAIO. In questi giorni due neo-consiglieri comunali di Portoferraio e Campo nell’Elba, in precedenza distintisi per l’opposizione all’istituzione dell’Area marina protetta dell’Arcipelago Toscano in base alle leggi vigenti in Italia, hanno posto come esempio da seguire le Aree marine protette francesi che, secondo loro, sarebbero molto più fruibili e gestite in modo meno centralistico e cervellotico di quelle italiane, consentendo così cose che non si potrebbero fare con l’Amp proposta ad esempio dall’ex ministro Matteoli o dalla passata amministrazione del Giglio. La situazione francese, e della Corsica in particolare, era stata portata ad esempio negli anni passati dal centro-destra del Giglio, sempre in contrapposizione al “centralismo” italiano.

E’ proprio così? Se uno si va a leggere la legge sui parchi approvata dal governo di centro-destra francese nel 2006 e i regolamenti delle Amp più “gettonate” non sembrerebbe proprio.

Comunque, se i due consiglieri, il Comune del Giglio e le forze politiche che li sostengono vorranno proporre modifiche alle leggi italiane 979/82 e 394/91 e 426/98 sulla base della “Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux” della Francia, Legambiente Arcipelago Toscano annuncia fin d’ora il suo pieno ed entusiastico accordo, visto che la legge prevede un’Agenzia statale che garantisce le linee di gestione e salvaguardia di tutte le Amp e del Demanio marittimo di rilevante interesse ambientale, che la legge richiama gli accordi ed impegni internazionali sulla protezione del mare e della biodiversità e per la creazione di una estesa rete di Amp che ha sottoscritto anche l’Italia (ma che non sono citati nella nostra 394/91 e che il governo fa finta di dimenticarsi a giorni alterni), che assegna forti poteri sanzionatori alle forze dell’ordine anche locali e fa dei Prefetti e dei Presidenti delle regioni i garanti del rispetto delle norme e dei vincoli che regolano i Parchi marini francesi.

Se poi si va a vedere cosa si può fare nella Riserva naturale della Scandola, in Corsica, portata spesso ad esempio, si scopre che i vincoli del regolamento in vigore sono molto più forti che in qualsiasi Amp Italiana: «Per il settore terrestre le attività seguenti sono interdette: la caccia, il camping, il bivacco, lo sradicamento di vegetali, la distruzione dei nidi e delle uova, lo scatto troppo ravvicinato di fotografie, lo scarico di rifiuti, il fuoco, il sorvolo a meno di 1.000 metri di altitudine, la pubblicità così come tutte le attività industriali e commerciali. Per il settore marino: è vietata l’immersione non guidata con autorespiratore e la pesca sportiva - sono vietati la raccolta di vegetali ed animali marini, lo scarico di rifiuti – sono regolamentate la pesca professionale e l’ancoraggio – nella riserva integrale (70 ha) sono interdette la pesca professionale e l’ancoraggio».

Se invece si va a Port Cros, altro parco marino molto portato ad esempio in questi giorni per l’asserita mancanza di vincoli anche da un “consulente” di una commissione del ministero per le Amp, si scopre che: è vietata la pesca subacquea; lungo tutta la costa dell’isola di Port Cros e in tutta l’area dell’Amp a sud e ad est è vietata la pesca; anche nel resto dell’Amp è vietata la pesca sportiva ad eccezione di quella a traina; nell’isola di Bagaud è vietato lo sbarco; in 5 zone è vietata la circolazione con barche, è consentita la navigazione lungo costa a 5 nodi; in tutta la costa sud di Port Cross è vietato immergersi; esistono siti riservati ai subacquei nella costa occidentale e un piccolo sito a Bagaud e che la zona di 600 metri intorno all’isola è riservata esclusivamente alla navigazione dei “bateax propre”, cioè le barche non inquinanti.

Vincoli simili e a volte anche più complicati (ma attenuati per la pesca) si trovano anche a Porquerolles, l’altra isola che forma di fatto una sorta di pre-Amp di Port Cros (quella che nella proposta del ministero per l’Elba era sta identificata come zona D), ma qui è interdetta la navigazione, sempre o per ampi periodi, in 7 zone, ci sono corridoi di accesso e divieti di accosto a numerosi punti e, secondo i tratti di mare, la velocità delle imbarcazioni è tra i 5 e i 12 nodi. In gran parte del mare è consentita solo la balneazione. Per la pesca sportiva esiste una zona vietata a sud, un’area a nord-ovest dove è vietata la pesca subacquea e consentita solo da settembre a giugno quelle con la lenza ad ricci e “grapette” (stagionale) autorizzata e riservata ai “titolari di diritti di anteriorità”; 3 zone dove è consentita la pesca con la lenza, quella subacquea e quella a ricci e “grapette” (stagionale) sempre da settembre a giugno e sempre con autorizzazioni a chi è in possesso di “diritti”, cioè riservata ai locali.

Vedere per credere i link ai regolamenti di Port Cros e Scandola (in fondo alla pagina, ndr)

Se è questo che vogliono gli autonominatisi esperti elbani, gigliesi ed importati che criticano le Amp italiane, per noi va bene. Dove si firma?

Ecco infatti cosa dice la Legge Francese sulle Aree marine protette (traduzione integrale):

Capitolo IV : Parchi naturali marini.

Articolo 18

I. – E’ creata un’istituzione pubblica nazionale a carattere amministrativo denominate "Agence des aires marines protégées" (Agenzia delle aree marine protette, ndr).

II. - L´agenzia anima la rete delle aree marine protette francesi e contribuisce alla partecipazione della Francia alla costituzione ed alla gestione delle aree marine protette decise a livello internazionale.

A questo fine, essa può vedersi conferire la gestione diretta delle aree marine protette. Essa apporta il suo appoggio tecnico, amministrativo e scientifico agli altri gestori di aree marine protette e suscita dei progetti di aree marine protette al fine di costituire una rete coerente. Essa contribuisce così alla messa in opera degli impegni internazionali della Francia in favore della diversità biologica marina e costiera. Essa può inoltre essere incaricata dallo Stato di ogni azione in rapporto alle sue missioni statutarie.

III. – Le aree marine protette inserite nel presente articolo comprendono:

1° I parchi nazionali che hanno una parte marittima, previsti all´articolo L. 331-1 (come quello dell’Arcipelago Toscano, ndr) ;

2° Le riserve naturali che hanno una parte marittima, previste all’´articolo L. 332-1 ;

3° Gli “arrêtés” di biotopi che hanno una parte marittima, previsti all´articolo L. 411-1 ;

4° I parchi naturali marini, previsti all´articolo L. 334-3 ;

5° I siti Natura 2000 che hanno una parte marina, previsti all´articolo L. 414-1 (come tutte le isole dell’Arcipelago Toscano che sono già Zps e in Rete Natura 2000, ndr) ;

6° Le parti marine del demanio rilevante del Conservatoire de l´espace littoral et des rivages lacustres (Conservatoria dello spazio litorale e delle rive lacustri).

Io decreto in Conseil d´Etat menzionato all´articolo L. 334-8 définisce la procedura al termine della quale sono identificate delle altre categorie di aree marine protette riguardanti l’agenzia.

I. - L´agenzia é amministrata da un consiglio di amministrazione composto almeno per i due quinti dai rappresentanti dello Stato, da un deputato e un senatore designati dalla loro rispettiva assemblea, da rappresentanti dei gestori delle differenti categorie di aree marine protette o dei loro consigli o comitati di gestione, di collettività territoriali interessate e dei loro raggruppamenti competenti, da un rappresentante di dove ci sono parchi naturali regionali interessati, da rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative, di organizzazioni di fruitori, di associazioni di protezione dell’ambiente, di istituzioni pubbliche dello Stato competenti per la ricerca marina, di un rappresentante delle organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale, così come di personalità qualificate.

Dei funzionari della funzione pubblica territoriale possono essere messi a disposizione dell’agenzia.

II. – Le risorse dell’agenzia sono in particolare costituite dai contributi dello Stato e, se il caso lo richiede, dei gestori delle aree marine protette e delle collettività territoriali, da qualsiasi sovvenzione pubblica o privata e, se è il caso, attraverso gli oneri per i servizi resi e dai proventi di tasse.

Sezione 2 : Parchi naturali marini

Art. L. 334-3. I parchi naturali marini possono essere creati nelle acque poste sotto la sovranità dello Stato e, se il caso lo richiede, in continuità con quelli, nelle acque poste sotto la sua giurisdizione, così come sulle aree appartenenti al Demanio pubblico marittimo, per contribuire alla conoscenza del patrimonio marino così come alla protezione ed allo sviluppo sostenibile dell’ambiente marino. La creazione di parchi naturali marini situati in parte nelle acque sotto giurisdizione dello Stato tengono conto delle disposiziooni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, in particolare della sua parte XII.

Il decreto che crea un parco marino è preso dopo una “enquête publique” (una concertazione prevista dalla legge francese, svolta localmente, con regole e tempi precisi, per prendere la decisione proposta, ndr). Esso fissa i limiti del parco e la composizione del consiglio di gestione e decreta gli orientamenti di gestione del parco naturale marino.

I. - La gestione di questa categoria di aree marine protette é assicurata dall’Agence des aires marines protégées prevista al´articolo L. 334-1.

II. - Un consiglio di gestione è costituito per ogni parco naturale marino. Esso è composto in maniera minoritaria da rappresentanti locali dello Stato, da rappresentanti delle collettività territoriali interessate e dai loro raggruppamenti competenti, dai rappresentanti dove ci sono dei parchi regionali interessati, dal rappresentante dell´organismo di gestione di un’area marina protetta contigua, dai rappresentanti di organizzazioni professionali rappresentative, di organizzazioni di fruitori, di associazioni ambientaliste e da personalità qualificate.

Il consiglio di gestione si pronuncia sulle questioni che interessano il parco. Esso elabora il Piano di gestione del parco. Esso definisce le condizioni di un sostegno tecnico ai progetti delle collettività territoriali che vogliono associarsi. Esso può ricevere deleghe dal Consigli di amministrazione dell’agenzia.

Il piano di gestione determina le misure di protezione, di conoscenza, di valorizzazione e di sviluppo sostenibile da mettere in opera nel parco naturale marino. Esso comporta un documento grafico che indica le differenti zone del parco e le loro vocazioni. Esso è posto in revisione almeno ogni quindici anni.

L´Agence des aires marines protégées può attribuire delle sovvenzioni destinate al finanziamento dei progetti che concorrono alla messa in opera del piano di gestione.

Lo Stato, le collettività territoriali e gli organismi associate alla gestione del parco naturale marino vigilano sulla coerenza delle loro azioni e dei mezzi che vi dedicano con gli orientamenti e le misure del Piano di gestione.

Quando un’attività é suscettibile di alterare in maniera notevole l’ambiente marino di un parco naturale marino, l´autorizzazione alla quale è sottoposta non può essere deliberata che su parere conforme dell’ l´Agence des aires marines protégées o, su delega, del consiglio di gestione. Questa procedura non è applicabile alle attività rispondenti ai bisogni della difesa nazionale, dell’ordine pubblico, della sicurezza marittima e della lotta contro l’inquinamento.

Articolo 19

I. – Fatte salve le competenze degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli altri agenti particolarmente abilitati, possono essere indagate e constatate nel parco naturale marino dagli agenti delle istituzioni pubbliche incaricate dei parchi naturali marini, incaricati a questo riguardo dall’autorità amministrativa e sotto giuramento:

1° Le infrazioni alla normative delle acque e delle rade definite all’articolo 63 del Codice penale e della Marina mercantile;

2° Le infrazioni alle normative degli scarichi definite agli articoli L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 et L. 218-73 del presente codice;

3° Le infrazioni alle normative della segnalazione marittima definite agli articoli L. 341-1 et L. 341-2 del Codice dei porti marittimi e alle disposizioni prese per la loro applicazione;

4° Le infrazioni alle normative dei beni culturali marittimi definite agli articoli L. 544-5 à L. 544-7 del Codice del Patrimonio;

5° Le infrazioni alle disposizioni del decreto legge del 9 gennaio 1852 sull’esercizio della pesca marittima e dei suoi testi applicativi. In quanto agenti incaricati della polizia della pesca, gli agenti menzionati al primo comma devono esercitare i poteri di cui dispongono per effettuare i controlli secondo le prerogative previste all’articolo 14 del precitato decreto legge del 9 gennaio 1852;

6° Le infrazioni menzionate all’articolo L. 322-10-1 del presente codice relativo agli spazi gestiti dal Conservatoire de l´espace littoral et des rivages lacustres;

7° Le infrazioni menzionate agli articoli L. 332-20 e L. 332-22 relativi alle riserve naturali;

8° Le infrazioni menzionate all´articolo L. 362-5 relative alla circolazione dei veicoli terrestri a motore negli spazi naturali;

9° Le infrazioni menzionate all’´articolo L. 415-1 relative alla protezione della fauna e della flora.

II. – I processi verbali redatti da questi agenti fanno fede fino a prova contraria. Essi sono inviati alle autorità amministrative o giudiziarie secondo le procedure previste per le infrazioni constatate.

Fatte salve le sanzioni penali applicate, ogni attentato all´integrità e alla conservazione del Demanio pubblico incluso nel perimetro di un parco naturale marino, o di natura da compromettere il suo utilizzo, costituisce una contravvenzione che deve essere constatata, repressa e perseguita per via amministrativa.

Essa é constatata dagli agenti previsti all’articolo L. 334-6, fatte salve le competenze degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli altri agenti specialmente abilitati.

Le persone condannate sono tenute a riparare questi danneggiamenti ed, in caso di recidività, incorrono nelle ammende previste per le contravvenzioni di quinta classe. Esse sopportano il peso di misure provvisorie ed urgenti che il consiglio di gestione ha potuto essere portato a prendere per far cessare il disturbo apportato al Demanio pubblico dalle infrazioni contestate.

Il direttore dell´Agence des aires marines protégées e, su delega, i suoi rappresentanti presso i consigli di gestione hanno competenza per accedere al Tribunale Amministrativo, nelle condizioni e seguendo le procedure previste dal Codice di giustizia amministrativa.

Un decreto del Consiglio di Stato fissa le modalità di applicazione del presente capitolo.

Il Prefetto per una riserva naturale nazionale, il presidente del Consiglio regionale, per una riserva naturale regionale, e il presidente del Consiglio esecutivo della Corsica, per una riserva naturale della collectivité territoriale de Corse (alla grazia delle valorizzazione dei Comuni! ndr), hanno rispettivamente competenza per adire al Tribunare amministrativo, nelle condizioni e seguendo le procedure previste dal Codice di Giustizia amministrativa.




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