
Giannutri: il Tar Toscana dà ragione agli apicoltori

La società agricola La Pollinosa, appoggiata da Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Unapi), Associazione Apicoltori Professionisti Italiani (Aapi), Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani (Arpat), Associazione Apicoltori delle Province Toscane, Toscana Miele A.P.A. - Associazione Produttori Apistici, ha presentato al Tribunale amministrativo regionale della Toscana un ricorso contro Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano, per l'annullamento della nota del Parco Nazionale del 21 agosto 2024, “Richiesta rinnovo autorizzazione per installazione apiario di fecondazione all''Isola di Giannutri”.
La Società aveva presentato al Parco Nazionale una richiesta per il rinnovo dell’autorizzazione per l’installazione di un apiario di fecondazione in località Vigna Vecchia a Giannutri, per il periodo ottobre 2024 – giugno 2025. L’Ente Parco aveva respinto la richiesta in base ai risultati base dello studio “Island-wide removal of honeybees reveals exploitative trophic competition with strongly declining wild bee populations”, pubblicato su Current Biology da un team di ricercatori di università di Firenze, Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, università di Pisa, università di Torino e UniPi, BIOPOLIS-CIBIO e università di Bialystok che evidenzia che «Le elevate densità di api mellifere gestite (Apis mellifera) possono minacciare le api selvatiche attraverso la competizione sfruttatrice, portando così al declino della popolazione di queste ultime». Per l’Ente Parco, questi risultati impongono la messa in atto di misure precauzionali che «escludono, per almeno due/tre anni, le traslocazioni di apiari sull’isola, al fine di valutare un eventuale cambiamento, auspicabilmente in senso positivo, del numero di insetti impollinatori selvatici presenti sull’isola».
La Pollina e le associazioni di apicoltori hanno impugnato l’atto accusando il Parco di aver commesso diverse violazioni della normativa e ricordando che lo stesso direttivo del Parco nel 2001 si era dotato di un regolamento/ atto di “orientamento” per la salvaguardia dell’apicoltura e tutela della sottospecie Apis Mellifera Ligustica.
Il TAR aggiunge che «La necessità di un contraddittorio sulle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione si rende maggiormente utile in ragione del fatto che negli anni precedenti il Parco aveva comunque assentito alla installazione degli apiari. Ciò pur non implicando la configurazione di un legittimo affidamento al rinnovo della autorizzazione per la stazione 2024-2025, quanto meno riempie di ulteriore significato l’obbligo di comunicare le ragioni di rigetto in modo da motivare compiutamente e con maggiore cognizione di causa il cambio di rotta nella gestione della area protetta. Per quanto precede, quindi, il provvedimento impugnato è illegittimo nella misura in cui il Parco non ha attivato il dovuto contraddittorio con la Società richiedente ed ha esercitato poteri palesemente ed ampiamente discrezionali senza acquisirne l’obbligatorio apporto collaborativo e senza valutare gli eventuali elementi istruttori o deduttivi potenzialmente suscettibili di apprezzamento nel complesso quadro istruttorio di cui si controverte. Ciò implica che il provvedimento debba essere annullato, impregiudicata la facoltà dell’ente di riesercitare le proprie prerogative, nel quadro degli indirizzi conformativi della presente pronuncia».
Il TAR conclude: «Il carattere assorbente del primo motivo di ricorso rende priva di interesse la disamina delle ulteriori censure. Il ricorso, nel suo complesso è fondato e deve essere accolto. Per l’effetto i provvedimenti impugnati sono annullati».
