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Gli scarti agricoli e forestali non sono rifiuti, e si possono bruciare

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La legge 116 dell'11 agosto 2014, di conversione del decreto legge 91 (emanato il 24 giugno 2014), entrata in vigore oggi, afferma che gli scarti agricoli e forestali non sono "rifiuti": si possono bruciare, e non c'è bisogno di autorizzazioni e di ordinanze dei Comuni. Naturalmente, tutto questo è possibile soltanto al di fuori del periodo ad "alto rischio" per gli incendi boschivi, che in Toscana quest'anno, salvo proroghe, termina il 31 agosto prossimo.

Una novità che piace all'assessore all'agricoltura e foreste della Regione Toscana, Gianni Salvadori: «E' un cambiamento positivo che abbiamo sostenuto come Regione, perché la Toscana ha sempre considerato l'abbruciamento controllato dei residui agroforestali, come ad esempio le potature, una normale pratica agricola disciplinandola nell'ambito della propria normativa forestale».

Secondo la nuova legge afferma che la raccolta e "abbruciamento" in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali agroforestali effettuati nel luogo di produzione  «costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti», e non attività di gestione dei rifiuti.

Resta «il divieto di abbruciamento nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni e nel caso in cui i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale sospendano, differiscano o vietino la combustione dei materiali vegetali all'aperto in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana».

Redazione Greenreport

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