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Ma il market design resta poco chiaro

Nella gestione dei rifiuti organici, la prossimità batte la concorrenza

Dopo numerose sentenze favorevoli al primato della concorrenza sulla prossimità, il Tar Veneto ribalta l’approccio: una gara che premia la vicinanza dell’impianto di recupero è legittima, per “ridurre la movimentazione dei rifiuti”
 |  Green economy

Una recente sentenza del TAR Veneto (che riportiamo in allegato a coda dell’articolo, ndr) potrebbe essere considerata “storica” nell’annoso duello fra “concorrenza” e “prossimità” nel recupero della frazione organica.

Il presupposto è il ricorso della società Montello (che gestisce impianti di recupero della frazione organica) contro i documenti di gara pubblicati a settembre 2024 della società Soraris, azienda in house che gestisce i rifiuti urbani in 18 comuni della provincia di Vicenza. La gara aveva per oggetto l’affidamento del “servizio di avvio al recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense”.

La gara era stata aggiudicata a favore di Agsm Aim s.p.a. e a favore di Berica Utilya s.p.a. Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è stato ripartito in 55 punti per l’offerta tecnica e 45 punti per l’offerta economica. Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica ha un peso importante la “distanza dalla stazione di travaso Soraris” (50 punti su 55).

La società Montello, che ricorre contro i documenti e l’aggiudicazione, è il precedente aggiudicatario della gara, precedentemente svolta solo con il criterio del prezzo più basso.

Il suo ricorso poggia sulla contestazione che i punteggi attribuiti alla distanza dell’impianto dalla stazione di travaso (50 su 55) sarebbe non proporzionata e lesiva dei principi di concorrenza, che caratterizza questo segmento del ciclo dei rifiuti urbani. In particolare si contesta che la valutazione della qualità tecnica è sostanzialmente circoscritta alla distanza fra gli impianti e non dedica punteggi significativi alla qualità del processo di trattamento. Su questo punto il TAR Veneto è chiarissimo: “la scelta operata dall’amministrazione appaltante, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole, irrazionale e i criteri non siano trasparenti e intellegibili”.

Secondo il TAR Veneto la previsione del bando è rispettosa anche di quanto previsto dalla legge, l’art. 181, comma 5, del d.lgs. 152 che prescrive che “per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero”. La stazione appaltante ha di fatto “favorito” il più possibile la prossimità, pur in un regime di concorrenza.

La novità della motivazione del TAR Vento è rappresentata dalla citazione che si fa del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) che al paragrafo 8.3 del chiarisce infatti che “l’obiettivo è anche di ridurre al massimo il trasporto di questa tipologia di rifiuti al di fuori del bacino di produzione, garantendo che il loro trattamento avvenga a livello regionale, riducendo al minimo il potenziale impatto ambientale”. Il paragrafo 10 del PNGR puntualizza inoltre che “i rifiuti organici di cui all’art. 183, comma 1 lett. d) raccolti in modo differenziato, in considerazione delle caratteristiche di biodegradabilità e fermentescibilità, devono essere gestiti prioritariamente all’interno del territorio regionale nel rispetto del principio di prossimità, al fine di limitarne il più possibile la movimentazione”.

Ancora più interessante la motivazione di merito.  La maggior distanza dal centro di raccolta incide negativamente sulla valutazione del ciclo di vita del servizio di recupero della FORSU, ciò non solo per le emissioni inquinanti dei mezzi pesanti, ma anche per l’aggravarsi del processo di putrescibilità derivante da un più prolungato stazionamento degli scarti alimentari nel centro di raccolta (conseguente alla inevitabile riduzione del numero di consegne settimanali) e, durante le operazioni di trasporto, nei cassoni degli autocarri.

L’impianto di destinazione della Montello s.p.a. dista ben 179 km dal centro di stoccaggio, a fronte dei 51,6 km dell’impianto di Berica Utilya s.p.a. e dei 72,6 km di quello di Agsm Aim s.p.a. Una distanza considerevole che, comunque, ha permesso alla ricorrente di

ottenere 14,41 punti in tutti e tre i lotti, a dimostrazione del fatto che la formula di calcolo del punteggio attribuibile al criterio della distanza non ha intaccato l’effettività del confronto concorrenziale.

Ma il ricorrente supporta il ricorso ricordando che la propria tecnologia di trattamento prevede lo stoccaggio della CO2 prodotta, operazione che compenserebbe le emissioni di anidride carbonica derivanti dal differenziale di distanza fra il proprio impianto e quelli dell’aggiudicatario. Ma anche su questo punto il TAR replica: anche a parità di emissioni il ricorso ad un impianto più distante comporta comunque un costo aggiuntivo rilevante per la stazione appaltante. Insomma si rispetta il criterio del PNGR di limitare la massimo la movimentazione dei rifiuti come criterio generale.

Una sentenza chiarissima che riapre una annosa discussione in un segmento del ciclo dei rifiuti urbani caratterizzato da un market design non chiaro.

 

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Andrea Sbandati

Andrea Sbandati è senior advisor di Confservizi Cispel Toscana (l’Associazione regionale delle imprese di servizio pubblico), dopo esserne stato Direttore fino a novembre 2024. È esperto senior nella regolazione economica della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi idrici (sistemi tariffari, piani industriali, benchmark), come nella organizzazione dei servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, trasporti, energia, altro). Ricercatore senior nel campo della gestione dei rifiuti e dell'acqua, docente in Master di specializzazione nella regolazione economica dei servizi ambientali locali (Sant'Anna, Turin school of regulation). Da venti anni coordinatore ed esperto di progetti di assistenza tecnica e cooperazione internazionale nei servizi pubblici locali (Medio Oriente, Africa, Sud America).