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Aree idonee alle rinnovabili, dal Senato emerge l’introduzione di una disciplina transitoria

Via libera con voto di fiducia al ddl di conversione in legge del decreto n. 175/2025, in attesa dell’approvazione definitiva da parte della Camera entro il 20 gennaio
 |  Nuove energie

Con 88 voti a favore, 58 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato ieri (con voto di fiducia) il ddl n. 1718 per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 175/2025 sul Piano transizione 5.0, che comprende importanti novità sul fronte delle aree idonee agli impianti rinnovabili, come emerge anche dal dossier dedicato al ddl dal Servizio studi parlamentare.

Il testo è composto da 3 articoli, ed è il numero due che riscrive la disciplina delle aree idonee, trasferendola nel Testo unico delle rinnovabili e provando a superare il precedente sistema frammentato e i rinvii ad atti attuativi. Con soddisfazione tutt’altro che unanime: Avs ha giudicato il testo inadeguato e destinato ad aumentare i contenziosi; il M5S ha lamentato una gestione confusa delle aree idonee, che genera incertezza e ricorsi; il Pd ha denunciato il fallimento di Transizione 5.0, segnata da ritardi, tagli improvvisi e incertezza che hanno penalizzato le imprese e svuotato una misura chiave del Pnrr.

Tre in particolarità le novità di rilievo, messe in fila da Assoidroelettrica:

A) È confermata la soppressione del riferimento all’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti e stabilimenti rispetto ai quali sono considerate aree idonee le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

B) È confermata l’introduzione di una disciplina transitoria, in cui è stabilito che non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del Decreto n. 175/2025 (22 novembre 2025), le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del Decreto;

C) Si puntualizzano ulteriormente gli adempimenti relativi all’agrivoltaico, prevedendo che per l’installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato e comunque messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo. A garanzia di tale idoneità il disegno di legge approvato dispone che le sanzioni amministrative previste dal Testo unico energie rinnovabili (D. Lgs. n. 190/2024) si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, infatti, il comune territorialmente competente potrà verificare la persistente idoneità del sito di installazione all’uso ago-pastorale.

La partita però non è ancora finita: adesso il testo passa all’esame della Camera, dove l'approvazione definitiva da parte dei deputati dovrà avvenire entro il prossimo 20 gennaio 2026. Nel frattempo, riportiamo in allegato qui di seguito il testo integrale del dossier elaborato dal Servizio studi parlamentare.

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Redazione Greenreport

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