In attesa delle aree di accelerazione, le aree idonee del decreto Transizione 5.0 nascono già vecchie
Il dibattito sulle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili non è più una questione riservata agli addetti ai lavori: è diventato uno snodo centrale della transizione energetica italiana e, sempre più chiaramente, un terreno di confronto politico. Con la conversione del D.L. 175/2025, confluito nel pacchetto Transizione 5.0, il legislatore dichiarava l’obiettivo di mettere ordine in una materia frammentata, sotto la pressione di investimenti bloccati, contenziosi crescenti e obiettivi climatici sempre più stringenti. Tuttavia, a una lettura tecnica e sistemica, il risultato appare quantomeno deludente: il nuovo assetto non solo non risolve molte delle criticità pregresse, ma introduce ulteriori elementi di rigidità che rischiano di rallentare lo sviluppo delle rinnovabili.
Questo avviene mentre l’Italia è già proiettata verso un nuovo orizzonte europeo, quello delle aree di accelerazione previste dalla direttiva RED III. Il rischio concreto è che le aree idonee, così come configurate dal decreto, nascano già “vecchie”, perché concepite più come strumento di controllo che come primo tassello di un modello di accelerazione coerente con il diritto europeo.
Il punto di partenza è chiarire cosa sono – e cosa non sono – le aree idonee. Su questo è intervenuta in modo decisivo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184/2025, che ha posto un argine a una deriva molto temuta dagli operatori: l’uso delle aree idonee come strumento di esclusione generalizzata. La Corte ha chiarito che tali aree non servono a dire dove non si può fare, ma a individuare dove è più facile fare, cioè dove si applicano procedure autorizzative semplificate. Fuori dalle aree idonee gli impianti restano autorizzabili, seppure con iter ordinari. È un passaggio fondamentale, perché riallinea il sistema italiano alla logica europea dell’accelerazione selettiva. Ma è anche un segnale politico implicito: senza l’intervento della Corte, il decreto avrebbe potuto legittimare una lettura restrittiva e difensiva della pianificazione.
Su questa base giuridica, il nuovo assetto delineato dal decreto appare tutt’altro che soddisfacente. Le Regioni sono chiamate a individuare una quota di superficie agricola utilizzata (SAU) da destinare ad aree agricole idonee, in un intervallo compreso tra 0,8% e 3% della SAU regionale. Dal punto di vista tecnico si tratta di un criterio chiaro; dal punto di vista politico, però, è una scelta che introduce un tetto rigido e contingentato allo sviluppo delle FER in ambito rurale. La novità più delicata è che, nel calcolo di questa percentuale, rientrano anche le superfici già occupate da impianti agrivoltaici. In questo modo, l’agrivoltaico – spesso presentato come soluzione di integrazione virtuosa tra energia e agricoltura – viene trattato come una risorsa da “consumare” all’interno di un plafond limitato, anziché come un fattore di espansione qualitativa del potenziale energetico.
È proprio sull’agrivoltaico che il decreto mostra le sue tensioni più evidenti. Nel passaggio parlamentare al Senato sono state introdotte ulteriori restrizioni, con soglie di produttività agronomica e criteri più stringenti per distinguere tra impianti compatibili e non compatibili con la vocazione agricola dei suoli. L’intento dichiarato è evitare che il fotovoltaico “a terra” si mascheri da agrivoltaico, obiettivo tecnicamente condivisibile. Tuttavia, la scelta politica è quella di affidarsi a limiti quantitativi ex ante, piuttosto che a una valutazione qualitativa e prestazionale delle soluzioni tecnologiche. Il rischio è un freno generalizzato che penalizza anche l’agrivoltaico avanzato, capace di garantire continuità colturale, servizi ecosistemici e adattamento climatico, e che potrebbe invece rappresentare una delle traiettorie più mature della transizione energetica in ambito rurale.
Anche l’approccio alle aree industriali e già antropizzate lascia aperte molte perplessità. Il legislatore avrebbe dovuto sciogliere definitivamente i nodi interpretativi che negli ultimi anni hanno bloccato numerosi progetti su tetti di capannoni, parcheggi, aree di servizio, pertinenze industriali e siti dismessi, concentrando qui lo sviluppo del fotovoltaico e riducendo il conflitto con l’uso agricolo del suolo. Il decreto va formalmente in questa direzione, ma senza costruire una vera corsia preferenziale stabile, capace di trasformare queste superfici nel motore principale della crescita FER. Anche in questo caso, più che un’accelerazione strutturale, emerge una razionalizzazione minimale che non incide davvero sui tempi e sulle incertezze autorizzative.
Le reazioni del settore confermano questa lettura critica. Italia Solare ha parlato apertamente di una disciplina che, pur formalmente completata, resta incerta e stratificata, con un potenziale effetto frenante sugli investimenti, soprattutto in ambito agricolo. Più favorevole, ma non priva di cautele, la posizione di ANIE Rinnovabili, che ha accolto positivamente il chiarimento della Corte costituzionale, vedendovi una conferma della natura “facilitante” delle aree idonee e un argine all’uso difensivo della pianificazione territoriale. Anche questa lettura, tuttavia, poggia più sull’intervento della giurisprudenza che sull’impianto originario del decreto.
Tutto ciò avviene mentre l’Italia è chiamata ad attuare la direttiva (UE) 2023/2413, la RED III, che introduce un concetto ben più ambizioso: le aree di accelerazione per le rinnovabili. Qui il salto di paradigma è netto. Non si tratta semplicemente di individuare aree con qualche semplificazione procedurale, ma di progettare ex ante territori in cui l’intero processo autorizzativo sia rapido, standardizzato e certo, con valutazioni ambientali, paesaggistiche e di rete integrate prima ancora della presentazione dei singoli progetti. È una logica proattiva, che assume la produzione di energia rinnovabile come interesse pubblico prevalente.
È in questo passaggio che le aree idonee italiane si giocano la loro partita più importante. Se restano un esercizio cartografico e amministrativo, rischiano di diventare l’ennesimo strato normativo in un sistema già complesso. Se invece venissero reinterpretate come il primo nucleo delle future aree di accelerazione, potrebbero trasformarsi in uno strumento potente di politica industriale ed energetica. In questa prospettiva, l’agrivoltaico potrebbe diventare un laboratorio di accelerazione qualitativa, mentre le superfici industriali e degradate dovrebbero essere il vero front-runner dello sviluppo FER, anche attraverso una pianificazione più stretta con la capacità di rete.
In definitiva, la questione non è solo dove si possono realizzare impianti, ma come il sistema Paese decide di governare la transizione energetica. La sentenza 184/2025 offre un punto di equilibrio giuridico; la RED III impone una direzione chiara. Il decreto aree idonee e Transizione 5.0, invece, lascia emergere una perplessità di fondo: più che costruire corridoi di accelerazione, sembra introdurre nuovi colli di bottiglia regolatori. Se il legislatore nazionale sceglie di aggiungere complessità anziché visione strategica, a pagare – come spesso accade – saranno gli operatori, gli investimenti e la capacità del sistema Italia di competere davvero nella transizione energetica europea.