Contro i delitti ambientali la repressione serve, ma non basta
Greenreport continua il suo viaggio nel mondo del diritto ambientale e dei relativi crimini. Dopo le interviste realizzate al magistrato Luca Ramacci e al Commissario per la Terra dei fuochi Giuseppe Vadalà, abbiamo oggi come ospite l’avvocato Leonardo Pace, vicepresidente della Camera forense ambientale.
Intervista
Avvocato, cos’è e di cosa si occupa la Camera forense ambientale?
«Le rispondo facendo riferimento al nostro statuto associativo che qualifica la Camera forense ambientale come associazione nazionale a carattere professionale di natura privatistica, su base volontaria, senza scopo di lucro, che svolge attività di ricerca, formazione, informazione, divulgazione scientifica in materia ambientale, culturale e paesaggistica in favore degli associati e dei terzi.
In ossequio ai suddetti principi, ci occupiamo di studiare ed approfondire la materia ambientale anche attraverso occasioni di confronto nel corso di incontri e convegni di rilievo nazionale che vedono la partecipazione di attori del settore pubblico e privato, nonché di offrire consulenza e supporto nei settori di nostra competenza».
Legambiente nei suoi Rapporti Ecomafia continua a denunciare un aumento dei reati ambientali. La repressione non basta: quali modifiche legislative potrebbero servire, e a che punto è l’attesa riforma del “Testo unico ambientale”?
«Condivido la sua valutazione circa il fatto che non basta la repressione per ottenere risultati efficaci in chiave preventiva e, d’altro canto, non possiamo che guardare con favore ad ogni attività che privilegi la diffusione di una maggiore educazione ambientale, in ogni sua forma.
Ciò premesso, ritengo che sul piano delle dinamiche relazionali sarebbe auspicabile l’incremento di forme di agevolazione, magari anche fiscale, in favore dei soggetti che si dimostrino virtuosi nel perseguimento di buone pratiche aziendali e nel rispetto della normativa ambientale, anche sulla scia di quanto prevede la legislazione più avanzata in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (patente a punti).
Sul piano più strettamente penalistico, ritengo che sarebbe opportuno e proficuo ampliare il ricorso alla procedura estintiva prevista dal decreto ambiente agli art. 318 bis e seguenti, oggi limitata alle sole ipotesi contravvenzionali previste dal suddetto decreto e per i soli casi in cui sia possibile applicare la sanzione pecuniaria dell’ammenda.
Tale procedura, che si è dimostrata efficace, prevede inoltre per l’accesso alla medesima la preventiva eliminazione delle conseguenze del reato ed ha pertanto una funzione non solo deflattiva sul piano della definizione degli illeciti penali ma anche, ritengo, educativa sul piano della prevenzione.
Non sono poi a conoscenza di imminenti riforme organiche del testo unico, dopo l’ultimo intervento normativo culminato con il decreto cd. “Terra dei Fuochi”.
Probabilmente dovremo attenderci ancora una ulteriore previsione di sanzioni penali rinvenienti dal cosiddetto diritto penale ambientale europeo, penso in particolare al riordino della disciplina in tema di cd. green washing e relative pratiche commerciali scorrette».
Come potrebbe migliorare la parte del codice penale dedicata ai reati ambientali?
«Francamente ritengo che la sezione del codice penale dedicata ai reati ambientali sia sufficientemente adeguata dopo la riforma del 2015 che ha previsto l’inserimento dei cosiddetti ecoreati all’interno del libro II del nostro codice penale.
Oggi il diritto penale ambientale è essenzialmente strutturato in rapporto alle quattro fattispecie più gravi previste nel nostro codice penale (oltre al traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività), vale a dire l’inquinamento, il disastro ambientale, il traffico illecito di rifiuti e l’omessa bonifica, che sono quelle che ricorrono con maggiore frequenza, oltre ai reati previsti dal decreto ambiente n. 152/06».
La Campania è tristemente nota per essere sempre sul podio per numero di aziende attive nel campo ambientale sequestrate per sospetti rapporti con i Casalesi. Nelle aziende sequestrate, spesso continuano a lavorare come dipendenti parenti come figli e generi dei proprietari destinatari del provvedimento di sequestro. Non sarebbe il caso, per ragioni di opportunità, un intervento normativo per allontanare tali figure dai luoghi di lavoro?
«Faccio riferimento proprio all’ultima novella legislativa, il cosiddetto decreto “Terra dei fuochi” dell’8.8.2025, convertito con modifiche nella legge 3.10.2025 n. 147.
In particolare l’art. 5 della suddetta legge ha modificato l’art. 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs 159/2011 ed ha previsto, per la prima volta nel nostro ordinamento con riferimento alle tematiche di protezione ambientale, che ove sussistano sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio di determinate attività economiche ed imprenditoriali sia anche solo indirettamente riconducibile a contesti di stampo mafioso, anche solo nella forma dell’agevolazione criminosa, proprio in relazione al possibile verificarsi dei più gravi reati ambientali a cui ho fatto prima riferimento e/o alla gestione di rifiuti pericolosi, si può ricorrere all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale previste dall’ordinamento ovvero all’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività economiche.
L’amministratore giudiziario, sotto il controllo del giudice, dispone dei poteri per riportare la società interessata sulla “retta via”.
Sulla base di tale quadro normativo, l’attuale legislazione ambientale sì è premunita di un ulteriore strumento social-preventivo finalizzato a contrastare fenomeni tipicamente connotati da infiltrazioni mafiose, come nel caso richiamato dalla sua domanda».